Registri contabili: in soffitta l’obbligo di stampa

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Registri contabili: in soffitta l’obbligo di stampa

Scade(va) alla fine di febbraio ossia il 28 del mese il termine per trasferire su carta i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici o elettronici.

La norma è l'articolo 7, comma 4-ter, Dl n. 357/1994, dopo le modifiche apportate dal Dl n. 73/2022, convertito. Questo, prima delle variaizone, disponeva che i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici dovevano essere trascritti su supporti cartacei entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; quindi, il contribuente con periodo d'imposta solare, che ha presentato il modello reddituale del 2022 entro il 30 novembre scorso, doveva osservare la data predetta del 28 febbraio 2023.

Va sottolineato che in caso di società con esercizio diverso dall’anno solare, la stampa suddetta deve avvenire entro tre mesi dall’invio del relativo modello redditi per le società con termine di presentazione della dichiarazione dei redditi diverso dal 30 novembre.

NOTA BENE: Tuttavia, per effetto del DL n. 73/2022 convertito, l'obbligo di stampa e di conservazione annuale dei registri contabili entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ha perso di valore. Infatti, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono considerate regolari anche in assenza della trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva nei termini di legge purchè, in sede di accesso, ispezione o verifica, tali registri risultino aggiornati sui supporti elettronici e siano stampati contestualmente alla richiesta degli ispettori.

Pertanto, ai sensi del Dl Semplificazioni, si è “in regola” mantenendo “aggiornati” libri e scritture contabili su supporto informatico e trasformarli immediatamente in stampa cartacea al momento dell’eventuale richiesta degli organi procedenti il controllo.

In ogni caso, la stampa o la conservazione in modalità digitale riguardano:

  • i registri IVA;
  • i registri contabili cioè il libro giornale o registro degli incassi e pagamenti;
  • il libro degli inventari;
  • il registro dei beni ammortizzabili.

Inoltre, i registri contabili e IVA devono essere numerati con indicazione dell’anno su ogni pagina e l’anno da riportare è quello a cui si riferisce la contabilità.

La conservazione digitale deve rispettare le norme del Codice Civile e delle regole tecniche; altresì deve essere possibile effettuare ricerche ed estrazioni dei documenti archiviati sulla base di chiavi di ricerca, come cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita IVA, ecc.

La conservazione digitale dei registri contabili avrà effetto anche ai fini del Codice civile se viene apposta la firma digitale e la marca temporale.

Per quanto riguarda il libro giornale ed il libro inventari va detto che è necessario provvedere al pagamento dell’imposta di bollo, da assolvere in base al numero delle pagine poste in uso, pari a:

  • euro 32,00 ogni 100 pagine o frazione inferiore (2500 registrazioni o frazioni) per Snc, Sas, Cooperative ed imprese individuali;
  • euro 16,00 ogni 100 pagine o frazione inferiore (2500 registrazioni o frazioni) per le società di capitali.
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