Telelaser non è accertamento da remoto. Contestazione differita solo con motivi ben specificati
Pubblicato il 22 luglio 2017
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La Corte di cassazione ha accolto le doglianze sollevate da un automobilista che aveva fatto ricorso contro la decisione di conferma di una sanzione amministrativa per violazione delle norme del Codice della strada e, nella specie, per eccesso di velocità.
L’uomo si era opposto alla multa sostenendo, tra gli altri motivi, l’incongruenza della motivazione della sentenza per quel che riguardava l’asserita legittimità della contestazione differita.
Lo stesso, ossia, lamentava che mancassero i presupposti per procedere, al posto della contestazione immediata, con quella differita della violazione, in quanto quest’ultima, nella specie, era stata rilevata con lo strumento del Telelaser.
Non si trattava, quindi, di accertamento da remoto, non essendo stato utilizzato un dispositivo per il rilevamento a distanza.
E la decisione di merito – ha rilevato la Corte - non aveva dato, sul punto, alcuna risposta ma solo precisato, genericamente, che il verbale indicava i motivi della mancata contestazione immediata.
I giudici di legittimità hanno accolto, dunque, il motivo del ricorso cassando, con rinvio, la sentenza di merito.
Questo, nonostante nel testo della pronuncia – sentenza n. 18156 del 21 luglio 2017 – la Suprema corte abbia comunque ricordato che l’indicazione, nel verbale di contestazione notificato, di una ragione che renda ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, renda ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione.
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