Tax crediti servizi digitali: domanda dal 20 ottobre. Faq aggiornate

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Tax crediti servizi digitali: domanda dal 20 ottobre. Faq aggiornate

Sono state aggiornate al 21 ottobre scorso le FAQ sul tax credit sevizi digitali da parte del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.

Credito d’imposta per i servizi digitali, cos’è?

Si tratta di un particolare bonus previsto a sostegno dell’editoria da parte del Decreto Rilancio.

È stato, infatti, proprio il Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 a riconoscere, per l’anno 2020, un credito d’imposta per l’acquisizione di servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici, nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro.

La misura del tax credit è riconosciuta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta, nell'anno 2019, per i seguenti servizi digitali:

  • acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;

  • information technology di gestione della connettività.

Se il totale dei crediti d’imposta richiesti dovesse risultare superiore alle risorse disponibili, si procederà al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento (UE) sugli aiuti de minimis. Esso, inoltre, è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

Credito d’imposta per i servizi digitali. Soggetti beneficiari

Possono accedere al beneficio le imprese editrici di quotidiani e periodici che presentano i seguenti requisiti:

  • sede legale nello spazio economico europeo;

  • residenza fiscale in Italia, o anche la presenza di una stabile organizzazione a cui sia riconducibile l’attività commerciale ammessa ai benefici;

  • codice ATECO 58 Attività Editoriali:

    • 58.13 (edizione di quotidiani);

    • 58.14 (edizione di riviste e periodici);

  • iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione (ROC);

  • impiego di almeno un dipendente a tempo indeterminato.

Sono escluse, invece, le imprese editrici di quotidiani e periodici che beneficiano dei contributi diretti previsti dalle leggi numero 198/2016 e numero 70/2017.

Credito d’imposta per i servizi digitali, presentazione della domanda

Le imprese di quotidiani e periodici possono presentare domanda per acceder al tax credit dal 20 ottobre e fino al 20 novembre 2020.

La domanda deve essere inoltrata attraverso un’apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via SPID o CNS, cliccando sul link "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria", "Credito imposta servizi digitali" del menù "Servizi on line".

Sono abilitati alla trasmissione – unicamente per via telematica – i titolari o i legali rappresentanti delle imprese.

Credito d’imposta per i servizi digitali, FAQ aggiornate

Tra i chiarimenti resi dal Dipartimento dell’Editoria nelle ultime risposte alla domande più frequenti, riguardo la compilazione dell’istanza, si specifica che nell’elenco del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato è sufficiente indicare almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato. Inoltre nell’elenco delle testate digitali edite dall’impresa è necessario indicare le sole testate digitali o digitali-cartacee in relazione alle quali l’impresa ha sostenuto le spese oggetto del credito di imposta.

La misura agevolativa non appare compatibile con il contributo previsto dal bando “Voucher digitali impresa 4.0” emanato dalla Camera di Commercio di Mantova, concesso per investimenti in ambiti tecnologici di innovazione digitale se esso è stato riconosciuto a fronte degli stessi servizi per i quali l’impresa intende richiedere il credito d’imposta.

Uno dei requisiti di ammissione alla misura agevolativa è l’iscrizione della testata edita in formato digitale al Registro degli Operatori di Comunicazione, istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione.

La suddetta iscrizione deve sussistere al momento della presentazione dell’istanza e non alla data cui si riferiscono le spese per le quali l’agevolazione è richiesta.

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