Tax credit servizi digitali. Gli abilitati all’attestazione
Pubblicato il 06 ottobre 2020
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Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha aggiornato al 6 ottobre 2020 le faq sul credito di imposta per i servizi digitali, previsto dall’art. 190 del decreto-legge n. 34.
Le domande dovranno essere presentate, ai sensi del DPCM 4 agosto 2020, tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2020.
L’ultima faq inserita riguarda l’attestazione delle spese effettuate per l’acquisizione dei servizi digitali e la documentazione che l’impresa editrice deve produrre.
Tax credit servizi digitali. Attestazione
Le spese effettuate per l’acquisizione dei servizi digitali devono risultare da apposita attestazione.
La norma, ex articolo 3, comma 2, secondo periodo, del D.P.C.M. 4 agosto 2020, si riferisce al visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché alla conformità di queste ultime alla documentazione contabile.
Tale attestazione, prevista dall’articolo 35, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 richiamato nel suddetto articolo 3, può essere rilasciata:
- dal responsabile del centro di assistenza fiscale, ove la dichiarazione fiscale sia stata predisposta dallo stesso centro (art. 35, comma 1, lett. a, del D.lgs. n. 241/1997);
- dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché dai soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso dei diplomi indicati dall’art. 35, comma 3, del D.lgs. n. 241/1997, su richiesta dei contribuenti e purché abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte;
- dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile (art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 4 agosto 2020).
Si fa presente che la documentazione attestante le spese sostenute secondo le modalità sopra indicate non dovrà essere fornita in sede di domanda, ma dovrà essere tenuta a disposizione dell’amministrazione ed esibita in fase di controllo successivo.
Tax credit servizi digitali. Presto la piattaforma
In merito alla modalità di presentazione delle domande, il Dipartimento chiude alla possibilità di delegare altro soggetto per la compilazione della domanda, che dovrà essere presentata esclusivamente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa.
Il Dipartimento annuncia che, in collaborazione con Infocamere, sta predisponendo la piattaforma per la presentazione delle domande attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale “impresainungiorno.gov.it”.
Non appena sarà disponibile la procedura per l’accesso al credito d’imposta in oggetto, ne sarà data notizia nella sezione dedicata del sito internet, dove sarà pubblicato anche il Manuale utente della procedura.
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