Tax credit energia ottobre/novembre, nuove scadenze per la comunicazione
Pubblicato il 07 dicembre 2022
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Dal 6 dicembre 2022 al 21 giugno 2023 le imprese che hanno maturato crediti per bonus energia e gas relativi al bimestre ottobre-novembre 2022 possono effettuare la cessione a terzi utilizzando la comunicazione telematica.
Le cessioni del primo e secondo trimestre restano, invece, possibili fino al 21 dicembre 2022, con utilizzo entro il 31 dicembre prossimo.
Lo si apprende dal provvedimento agenziale n. 450517 del 6 dicembre, con il quale il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione del modello per la comunicazione della cessione dei bonus energia, con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche; modello che dovrà essere utilizzato dai fruitori dei tax credit energetici per cedere a terzi il credito maturato nei vari periodi del 2022.
Bonus energia e gas, estensione utilizzo credito d’imposta
Visto il prolungarsi della crisi energetica, di recente, sono state adottate nuove disposizioni che riconoscono alle imprese ulteriori crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.
Al riguardo, si ricorda che con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2022 n. 253445 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel I e nel II trimestre 2022.
Successivamente, è intervento il provvedimento del 6 ottobre 2022 n. 376961 con il quale le citate disposizioni attuative sono state estese a ulteriori crediti d’imposta relativi al III trimestre 2022, definendo come termine per la comunicazione di cessione di tali crediti il 22 marzo 2023.
Date le nuove disposizioni introdotte dal DL n. 176/2022 (Aiuti-quater), che hanno previsto la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta entro il 30 giugno 2023, si è ritenuto opportuno aggiornare la scadenza della suddetta comunicazione.
Con il provvedimento n. 2022/450517 viene, quindi, ridefinito il calendario per inviare le comunicazioni sulla cessione degli ulteriori crediti d’imposta, in alternativa alla compensazione.
Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta, nuove scadenze
Si legge nel documento di prassi del 6 dicembre che la cessione va comunicata all’Agenzia delle Entrate:
- dal 6 dicembre 2022 al 21 giugno 2023, per i crediti d’imposta energia e gas relativi al III trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- entro il 22 marzo 2023 per il solo credito d’imposta relativo all’acquisto di carburante per l’attività agricola e della pesca.
Il credito è cedibile solo per intero e senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se a favore di “soggetti qualificati”, cioè banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione.
ATTENZIONE: Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta, con il nuovo provvedimento agenziale sono approvate:
- le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”,
- le istruzioni di compilazione e le relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 6 ottobre 2022.
Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta ceduti
I crediti d’imposta energia e gas sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24, entro il 30 giugno 2023; il credito d’imposta per acquisto di carburante per l’attività agricola è utilizzabile entro il 31 marzo 2023.
Con specifica risoluzione sono istituiti appositi codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
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