Nuovi bonus energia e gas, istruzioni per utilizzo e cessioni
Pubblicato il 07 ottobre 2022
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I vari decreti Aiuti hanno fissato nuove operatività per i tax credit destinati a contrastare il caro bollette. In particolare, oggetto di novità sono i seguenti crediti di imposta riguardanti i costi per i consumi di energia elettrica e gas:
- per l'acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca, pari al 20% delle spese sostenute nel secondo trimestre 2022 (articolo 3-bis, Dl n. 50/2022);
- per imprese energivore, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 1, Dl n. 115/2022);
- per imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 2, Dl n. 115/2022);
- per imprese non energivore, pari al 15% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 3, Dl n. 115/2022);
- per imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 4, Dl n. 115/2022);
- per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, pari al 20% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 (articolo 7, Dl n. 115/2022).
Con il provvedimento prot. 376961 del 6 ottobre 2022 le Entrate operano modifiche al precedente provvedimento del 30 giugno, n. 253445. fissano le date entro cui effettuare le cessioni dei crediti d’imposta e approvano un nuovo modello per comunicare le cessioni, includendovi i crediti per le imprese esercenti l'attività della pesca.
Fruibilità
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i tax credit per i carburanti dei comparti pesca e agricoltura sono utilizzabili in compensazione fino al 31 dicembre 2022;
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per tutti gli altri il limite temporale è il 31 marzo 2023.
I suddetti bonus possono, in alternativa, essere ceduti a terzi ricordando che:
- la cessione va fatta per intero, senza facoltà di successiva cessione tranne la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
- va richiesto il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo.
Il provvedimento 376961/2022 precisa che:
- l’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, può sospendere, fino a 30 giorni, le comunicazioni di cessioni qualora presentino profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi.
Date per la comunicazione delle cessioni
La cessione dei crediti deve essere oggetto di comunicazione all’Agenzia delle Entrate nei seguenti termini:
- dal 6 ottobre 2022 al 21 dicembre 2022, per i crediti d’imposta relativi a pesca e agricoltura;
- dal 6 ottobre 2022 al 22 marzo 2023, per gli altri crediti d’imposta.
Nuovo modello
Definito un nuovo modello per la comunicazione al Fisco delle cessioni, per ricomprendervi i crediti riservati all’attività agricola e alla pesca - utile anche le cessioni del primo e secondo trimestre - con le relative istruzioni che riportano la lista dei codici da indicare, comprensiva di quelli riferiti al terzo trimestre.
In attesa istruzioni per cessioni di ottobre e novembre 2022
Si resta in attesa di un ulteriore provvedimento agenziale contenente le indicazioni per le cessioni di crediti generati dai consumi di elettricità e gas dei mesi di ottobre e novembre 2022, come disposto dal Dl n. 144/2022, Aiuti-ter.
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