Manovra 2023, la tassa sugli extraprofitti sale al 50%

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Manovra 2023, la tassa sugli extraprofitti sale al 50%

Proseguono i lavori parlamentari sulla Manovra finanziaria per il prossimo anno; la presentazione del testo all’Aula della Camera è slittato ancora di un giorno ed è atteso per oggi.

La ricerca delle coperture finanziarie si è concentrata, in particolare, sulla tassa sugli extra profitti, che dovrebbe garantire un gettito di 2,6 miliardi di euro; altri 1,4 miliardi dovrebbero arrivare, invece, dalla lotta all’evasione fiscale destinati inizialmente al fondo taglia tasse.

Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023

Una fetta consistente delle risorse che il Governo mira di mettere in campo per aiutare famiglie e imprese che versano in situazione di difficoltà arriva dal contributo di solidarietà temporaneo, previsto all’articolo 28 della bozza della Legge di bilancio 2023.

Si tratta della cosiddetta tassa sugli extraprofitti, che secondo l'ultima bozza della Manovra diventa per il 2023 un "contributo di solidarietà" in linea con il regolamento Ue che autorizza un intervento di emergenza contro il caro energia

Inizialmente, l’Esecutivo aveva previsto un prelievo del 25%, che poi è stato elevato al 50% degli extra profitti realizzati dai soggetti che producono, importano o vendono energia elettrica, gas naturale, producono, importano, distribuiscono o vendono prodotti petroliferi.

Il contributo di solidarietà temporaneo introdotto per l’anno 2023, è una misura nazionale equivalente al contributo temporaneo istituito ai sensi del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, che permette la generazione di entrate supplementari a favore delle autorità nazionali degli Stati membri per prestare sostegno finanziario alle famiglie e alle imprese colpite dall'impennata dei prezzi dell'energia.

In un primo momento, si era pensato ad una rimodulazione del contributo già introdotto a livello nazionale con il decreto Ucraina (DL 21 marzo 2022, n. 21) e, poi, modificato con il Decreto Aiuti (DL 17 maggio 2022, n. 50), mentre nel disegno di legge in discussione alla Camera si è arrivati ad un’addizionale Ires, con un’aliquota elevata al 50% per riuscire a raccogliere 2,565 miliardi di euro.

Ammontare del contributo straordinario temporaneo

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 28, il contributo straordinario è determinato applicando un’aliquota pari al 50% sulla quota del reddito complessivo conseguito nel periodo d’imposta antecedente al 1° gennaio 2023, determinato ai fini IRES, che eccede, per almeno il 10%, la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d’imposta precedenti.

ATTENZIONE: Il contributo straordinario sarà comunque dovuto fino ad un massimo del 25% del valore del patrimonio netto calcolato alla data di chiusura dell'esercizio 2021.

Per quanto riguarda il versamento del contributo, si legge nella bozza della LdB 2023 che lo stesso è versato in un’unica soluzione entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, ovvero, per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

NOTA BENE: I soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.

Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Inoltre, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Contributo di solidarietà temporaneo, ambito soggettivo

Come si legge nella relazione tecnica, il numero complessivo dei soggetti passivi del contributo è stimato in circa 7.000 unità.

Si tratta nello specifico – in base a quanto delineato al comma 1,  che definisce l’ambito soggettivo di applicazione del contributo di solidarietà temporaneo – dei soggetti che svolgono, nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, attività di produzione di energia elettrica, di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, nonché di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, e di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Il contributo è dovuto, anche, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione Europea.

NOTA BENE: Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole e microimprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 473000.

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