Piano Transizione 5.0: anticipazioni su modalità operative, adempimenti e beni agevolabili

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Con comunicato diffuso il 5 gennaio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha annunciato la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) dello schema di decreto interministeriale che disciplina le modalità operative del nuovo Piano Transizione 5.0, previsto dalla Legge di bilancio 2026.

Il provvedimento rappresenta il tassello centrale per l’attuazione della misura, destinata a sostenere le imprese nella doppia transizione digitale e ambientale attraverso il meccanismo dell’iperammortamento. In attesa del concerto del MEF, del controllo della Corte dei conti e dei successivi decreti direttoriali, il contenuto della bozza consente già di delineare gli adempimenti procedurali, gli oneri documentali e le principali condizioni di accesso all’agevolazione.

Contesto normativo e finalità del Piano Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0 si inserisce nel solco delle precedenti misure di incentivazione agli investimenti produttivi, rafforzandone l’impostazione con un esplicito collegamento agli obiettivi di digitalizzazione dei processi aziendali e di riduzione dell’impatto ambientale.

La misura, introdotta dalla Legge di bilancio 2026, è finalizzata a:

  • favorire l’adozione di beni strumentali tecnologicamente avanzati;
  • incentivare l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili;
  • garantire alle imprese un orizzonte temporale pluriennale per la programmazione degli investimenti.

Lo strumento agevolativo individuato è l’iperammortamento, applicato sotto forma di superdeduzione del costo di acquisizione dei beni agevolabili.

Ambito temporale e intensità dell’agevolazione

Secondo quanto emerge dalla bozza di decreto attuativo, l’iperammortamento copre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

La maggiorazione del costo fiscalmente deducibile è articolata per scaglioni:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la quota eccedente 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per la quota eccedente 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
NOTA BENE: Rientrano nell’agevolazione sia i beni materiali sia i beni immateriali, purché funzionali ai processi di trasformazione digitale e agli obiettivi di efficientamento energetico.

Nuove modalità operative: il sistema delle tre comunicazioni

Uno degli elementi centrali del decreto interministeriale riguarda la definizione di un iter procedurale strutturato, basato su tre comunicazioni obbligatorie da parte delle imprese beneficiarie.

In particolare, il decreto prevede:

  1. una comunicazione preventiva, contenente l’ammontare complessivo degli investimenti programmati;
  2. una comunicazione di conferma, da trasmettere entro 60 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria, con attestazione del pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione;
  3. una comunicazione di completamento degli investimenti, da inviare entro il 15 novembre 2028.

Nel caso di investimenti relativi a più beni, il completamento coincide con la data di effettuazione dell’ultimo bene agevolato.

Perizia tecnica e certificazione contabile: gli oneri documentali

Il decreto conferma un impianto documentale differenziato in funzione del valore dell’investimento.

Per investimenti di importo:

  • superiore a 300.000 euro, è richiesta una perizia tecnica asseverata, finalizzata a dimostrare:
    • le caratteristiche tecniche dei beni;
    • la loro interconnessione al sistema aziendale;
  • pari o inferiore a 300.000 euro, è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante.

In ogni caso, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve essere certificato tramite una certificazione contabile, rilasciata dal revisore dei conti o da un revisore legale esterno.

La clausola “made in Europe” e il suo alleggerimento operativo

Tra i profili più rilevanti della bozza di decreto figura la disciplina dei requisiti di origine dei beni agevolabili, oggetto di ampio confronto con le associazioni imprenditoriali.

Per i beni materiali, non è richiesto che la produzione sia integralmente realizzata nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. È sufficiente che il bene abbia subito, in tali territori, l’ultima trasformazione sostanziale, secondo quanto previsto dal Codice doganale dell’Unione.

Resta fermo l’obbligo di:

  • certificato di origine rilasciato dalla Camera di commercio competente, oppure
  • dichiarazione di origine del produttore.

Per i software, il requisito è ulteriormente attenuato: il produttore o licenziante deve attestare che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo sia riconducibile a soggetti UE o SEE, indicando il luogo dello sviluppo sostanziale e l’eventuale utilizzo di componenti open source.

Investimenti in energia rinnovabile e limiti di dimensionamento

Il decreto dedica specifiche disposizioni agli investimenti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Tra le spese agevolabili rientrano:

  • gruppi di generazione di energia elettrica;
  • sistemi di accumulo e stoccaggio;
  • trasformatori, misuratori e servizi ausiliari;
  • impianti per il calore di processo.

Gli impianti possono essere localizzati anche in unità catastali diverse dalla struttura produttiva principale, purché collegate alla stessa tramite punti di prelievo (POD) riconducibili alla medesima sede.

Il dimensionamento degli impianti per autoconsumo è limitato al fabbisogno della struttura produttiva, determinato sulla base dei consumi medi annui del 2025, includendo anche i consumi equivalenti di energia termica.

Controlli, conservazione della documentazione e decadenza

Le attività di verifica e controllo sono attribuite al Gestore dei servizi energetici (GSE), sulla base di una convenzione con il MIMIT.

Le imprese beneficiarie sono tenute a:

  • conservare la documentazione a supporto dell’agevolazione;
  • renderla disponibile fino al decimo anno successivo a quello di completamento dell’investimento.

Tra le cause di decadenza dall’iperammortamento rientrano, in particolare:

  • la cessione dei beni agevolati;
  • la delocalizzazione all’estero prima del termine del periodo di fruizione dell’agevolazione.
Le anticipazioni contenute nello schema di decreto interministeriale delineano un impianto operativo articolato, caratterizzato da un rafforzamento dei controlli e degli obblighi documentali, accompagnato da un parziale alleggerimento dei requisiti di origine dei beni. In attesa del completamento dell’iter istituzionale, il nuovo Piano Transizione 5.0 si configura come una misura di ampio respiro, destinata a incidere in modo significativo sulle strategie di investimento delle imprese nei prossimi anni.
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