Imputazione per trasparenza ai soci accomandanti: legittima

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Imputazione per trasparenza ai soci accomandanti: legittima

Imputazione per trasparenza ai soci accomandanti: la conferma della Consulta  

Con l’ordinanza n. 50 depositata il 17 aprile 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine, in riferimento all’art. 5, comma 1, del TUIR.

La norma in esame è stata censurata nella parte in cui prevede l’attribuzione del reddito delle società in accomandita semplice ai soci accomandanti indipendentemente dalla percezione effettiva dello stesso.

Redditi imputati ai soci accomandanti indipendentemente dalla percezione  

Le questioni sollevate  

La Corte tributaria remittente ha ritenuto che tale imputazione automatica potesse violare:

  • l’art. 3, primo comma, Cost., per contrasto con il principio di uguaglianza;
  • l’art. 53, primo comma, Cost., per assenza di effettiva capacità contributiva;
  • l’art. 24, secondo comma, Cost., per la mancata partecipazione del socio accomandante al contraddittorio procedimentale.

La decisione della Corte  

La Consulta ha escluso ogni profilo di illegittimità costituzionale, richiamando la precedente sentenza n. 201 del 2020, che aveva già esaminato la posizione dei soci non amministratori, inclusi gli accomandanti.

Nella citata sentenza, in particolare, si è precisato che l’imputazione reddituale “per trasparenza” delle società di persone, anche avuto riguardo al caso di soci non amministratori (e, in particolare, anche nel caso dell’accomandante), si riconnette alla disciplina civilistica che attribuisce ad essi puntuali poteri di controllo.

Il socio (anche accomandante), in tale contesto, ha il potere e l’onere di controllare l’attività sociale (artt. 2261 e 2320 cod. civ.).

In altre parole, la Corte ha affermato che:

  • il socio accomandante dispone di poteri di controllo sulla gestione sociale (art. 2320 c.c.), idonei a giustificare l’imputazione fiscale “per trasparenza” anche in assenza di distribuzione;
  • la distinzione tra società di persone e società di capitali rende inappropriato ogni confronto con il regime delle S.r.l., anche a ristretta base partecipativa;
  • il principio di capacità contributiva è rispettato, poiché la titolarità reddituale deriva da una relazione giuridica con il reddito prodotto, ritenuta sufficiente ai fini IRPEF;
  • non è violato il diritto di difesa, in quanto il meccanismo accertativo coinvolge la società, con possibilità di litisconsorzio necessario tra la società stessa e i soci in sede contenziosa.
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