Tassazione delle anticipazioni dei fondi pensione ai terremotati dell’Emilia
Autore: Redazione eDotto
Pubblicato il 12 giugno 2014
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A seguito di richiesta di chiarimenti da parte della COVIP, l’Agenzia delle Entrate, con nota del 15 maggio 2014, ha fornito la propria interpretazione giuridica delle disposizioni di cui all’art. 11, c. 4, DL n. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, relative ad agevolazioni sull’anticipazione delle posizioni individuali maturate presso i fondi pensione a favore dei terremotati di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per il triennio decorrente dal 22 maggio 2012.
In definitiva, l’Agenzia delle Entrate ritiene che:
- le richieste di anticipazione in questione – che possono essere fatte a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione alla forma pensionistica complementare - conservano le loro caratteristiche sia in relazione ai motivi (acquisto della prima casa di abitazione, lett. b, e ulteriori esigenze, lett. c, dell’art. 11, c. 7, D.Lgs. n. 252/2005), sia in relazione agli importi massimi richiedibili (75%, lett. b, e 30%, lett. c);
- alle suddette richieste si applica il regime fiscale previsto per le richieste di anticipazioni di cui alla lett. a, art. 11, c. 7, D.Lgs. n. 252/2005, e, cioè, la ritenuta a titolo di imposta del 15%, riducibile fino al 9%, in luogo della ritenuta del 23%;
- per consentire una parità di trattamento agli iscritti interessati e fermo restando l'applicazione del regime transitorio, l'imputazione degli importi richiesti in anticipo deve avvenire con criteri opposti rispetto a quelli indicati dalla circolare n. 70/E del 2007 della medesima Agenzia e, cioè, imputando prioritariamente gli importi al periodo di maturazione più recente, poi agli importi maturati dal 2001 al 2006 e, per l'eccedenza, a quelli maturati prima del 2001;
- i soggetti destinatari dell’agevolazione devono possedere la residenza anagrafica in uno dei Comuni previsti dalla norma o aver presentato richiesta di iscrizione all’anagrafe residenti alla data del 22 maggio 2012. L’eventuale trasferimento della residenza nel corso del triennio 22 maggio 2012/21 maggio 2015, non comporta la decadenza dal beneficio fiscale.
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