Tassazione della sentenza riferita al relativo contenuto

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In materia di imposta di registro, per stabilire i criteri ed i presupposti della tassazione di una sentenza si deve fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla decisione medesima.

Non si possono utilizzare, per contro, elementi ad essa estranei o ricercare contenuti diversi da quelli su cui si è formato il giudicato.

Ed infatti, l'articolo 8, primo comma, lett. b), della prima parte della tariffa allegata al Dpr n. 131/1986, assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori, di per sé stessi e “non in quanto determinino il trasferimento di beni o l'attribuzione di diritti”.

L'effettiva attuazione della condanna non rileva ai fini dell'imposta

Conseguentemente, non rileva, ai fini dell'applicazione dell'imposta proporzionale del 3% di cui al citato articolo 8, l'effettiva e completa attuazione, coattiva o meno, della condanna giudiziale al pagamento di somme di denaro.

Parimenti, la misura in cui la parte vittoriosa abbia ottenuto soddisfazione del diritto giudizialmente riconosciuto non è suscettibile di incidere, limitandola, sulla misura della base imponibile; quest'ultima, infatti, attiene ad un tributo avente natura di imposta d'atto e non di imposta sull'effettiva attribuzione patrimoniale derivante dal provvedimento dell'autorità giudiziaria.

E' quanto puntualizzato dalla Commissione tributaria di secondo grado di Trento nel testo della sentenza n. 25/2/2014 del 10 marzo 2014.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 32 - Registro con aliquota al 3% sulla sentenza di condanna – Porracciolo

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