Tares, con i bollettini in ritardo niente sanzioni sull'insufficiente maggiorazione dello Stato

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L'ultimo question time in Commissione finanze ha fornito l’occasione per chiarire che:

- l’eventuale ritardato dell’invio dei bollettini precompilati da parte dei comuni, preserva dalle sanzioni in caso di versamento insufficiente della maggiorazione Tares riservata allo Stato, in scadenza il 24 gennaio 2014;

- ai Comuni è dato il potere di stabilire nel regolamento l'importo minimo al di sotto del quale non procedere ad accertamenti su Tares e mini Imu.

Il caso Imu degli immobili dati in affitto e sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, ha posto il problema dell’equità del pagamento: non si può pagare la stessa aliquota Imu degli immobili locati, perché l'abitazione non può più essere considerata come locata essendo risolto il contratto, ma l'inquilino insolvente continua ad occuparla.

Tuttavia, risponde il dipartimento Finanze, non è possibile introdurre un'equiparazione all’immobile locato per legge, deroga troppo specifica da inserire in una disciplina con carattere generale ma gestite e regolamentate dall'autonomia degli enti locali.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 - Niente agevolazioni Imu se lo sfratto non è eseguito - Cerisano
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 23 - Extra Tares senza sanzioni per il ritardo del Comune - Lovecchio

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