Tar Lazio No pubblicazione redditi
Pubblicato il 13 marzo 2017
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Il Tar Lazio, sezione prima quater, ha accolto il ricorso di alcuni dirigenti presso il Garante per la protezione dei dati personali, che si opponevano alla pubblicazione dei loro dati reddituali, resa in base a al novellato art. 14 comma 1 bis D.Lgs. n. 33/2013, secondo cui le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare i compensi corrisposti ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo.
A tal proposito, i ricorrenti chiedevano al Tar l’annullamento di alcune note del Segretario generale Garante privacy, nonché la previa disapplicazione del citato art. 14 comma 1-bis D.Lgs. n. 33/2013 – ovvero, la rimessione alla Corte di giustizia Ue o alla Corte Costituzionale - nella parte in cui prevede che le Amministrazioni pubblichino i dati relativi ai compensi anche per i titolari di incarichi dirigenziali.
Compensi on line Danno irreparabile
Orbene i giudici amministrativi accolgono le doglianze sollevate, valutando l’effettiva irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti, discendente per l’appunto dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei loro dati reddituali. Ritenute altresì consistenti – con ordinanza n. 1030 del 2 marzo 2017 – le sollevate questioni di costituzionalità e compatibilità con il diritto comunitario, del menzionato art. 14 comma 1 bis.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: