Taglio Irap per le società con esercizio solare al 30 giugno. Chiarimenti
Pubblicato il 01 giugno 2020
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L’Agenzia delle Entrate risponde ad alcune richieste di chiarimento sulla cancellazione dell’Irap disposta dal Decreto Rilancio.
Nello specifico ha sollevato dubbi l’articolo 24 del Dl n. 34/2020, nella parte in cui fa riferimento ai soggetti che esercitano la propria attività in periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare.
Con la risoluzione n. 28 del 29 maggio 2020, le Entrate chiariscono la portata temporale della norma in questione.
Decreto Rilancio, saldo 2019 e primo acconto 2020 Irap non dovuti
Si ricorda che l’articolo 24 del Decreto Rilancio prevede, riguardo al taglio dell’Irap, quanto segue:
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il saldo relativo al periodo d’imposta 2019 non è dovuto, mentre è dovuto il relativo acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
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l’acconto per il periodo d’imposta 2020 è dovuto al netto della prima rata, ossia costituiscono oggetto di versamento soltanto la seconda rata dell’acconto e il saldo;
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le disposizioni in commento hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati.
A parte alcune modifiche che potrebbero subentrare in sede di conversione in legge, tale esonero dal versamento dell’Imposta regionale sulle attività produttive esplica i propri effetti anche in riferimento a tutti i soggetti per i quali il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, ossia per i cosiddetti esercizi “a cavallo”.
Decreto Rilancio, società con esercizio sociale a cavallo tra 2019 e 2020
Relativamente all’esonero dal saldo 2019 e dal primo acconto 2020, nella risoluzione n. 28/E/2020, l’Agenzia chiarisce cosa fare nel caso di società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, ossia a cavallo tra il 2019 e il 2020.
Il rinvio è all’articolo 17 del Dpr n. 435/2001, che regola appunto la suddetta peculiare situazione e i relativi versamenti.
La risoluzione concorda, quindi, con la norma indicata e ricorda che:
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per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il versamento sub a) deve avvenire entro il 30 giugno e quello sub b) entro il medesimo termine (prima rata dell’acconto) ovvero entro il 30 novembre (seconda rata dell’acconto). In pratica, tali soggetti non sono tenuti a effettuare i versamenti di giugno 2020;
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per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, invece, i versamenti devono avvenire entro l’”ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta” (saldo periodo precedente e prima rata dell’acconto) e l’”ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta” (seconda rata dell’acconto).
Data l’importanza di individuare il “periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019”, vengono riportate delle tabelle esemplificative che indicano i riferimenti degli importi non dovuti per una società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e per quella con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Ne discende che per le società con esercizi in chiusura al 30 giugno 2020, non è dovuto il saldo e il primo acconto Irap alla scadenza del 31 dicembre 2020.
- edotto.com – Edicola del 22 maggio 2020 - Decreto Rilancio. Vademecum Entrate su detrazioni e bonus – Moscioni
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