Taglio del cuneo contributivo: come si applica agli apprendisti
Pubblicato il 24 ottobre 2023
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Come si applica il taglio del cuneo fiscale o, più correttamente, del cuneo contributivo ai rapporti di apprendistato nel 2023?
Analizziamo il quadro regolatorio vigente e le indicazioni operative dell’INPS, con il supporto di utili tabelle riepilogative.
Taglio del cuneo contributivo
Tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore e con la sola esclusione dei lavoratori domestici hanno diritto accedere all’esonero sui contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a proprio carico.
La misura del beneficio previsto dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 281, legge 29 dicembre 2022, n. 197) per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è stata incrementata dal decreto lavoro (articolo 39, comma 1, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) limitatamente ai periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 e, solo per questi ultimi, senza effetti sul rateo di tredicesima.
NOTA BENE: Si ricorda che il taglio del cuneo contributivo non comporta tagli all’assegno pensionistico essendo espressamente previsto che resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Riepiloghiamo in tabella le regole da applicare nei due semestri del 2023.
Soglie di retribuzione imponibile ai fini previdenziali (*) |
Primo semestre 2023 |
Secondo semestre 2023 |
Inferiore o pari a 1.923 euro mensili |
Riduzione 3% |
Riduzione 7% |
Superiore a 1.923 euro mensili ma inferiore o pari a 2.692 euro mensili |
Riduzione 2% |
Riduzione 6% |
Tredicesima mensilità inferiore o pari a 1.923 euro |
Riduzione 3% |
Riduzione 3% |
Tredicesima mensilità superiore a 1.923 euro ma inferiore o pari a 2.692 euro |
Riduzione 2% |
Riduzione 2% |
Tredicesima mensilità erogata mensilmente di importo inferiore o pari a 160 euro (ossia 1.923 euro/12) |
Riduzione 3% |
Riduzione 3% |
Tredicesima mensilità erogata mensilmente di importo superiore a 160 euro ma inferiore a pari a 224 euro (ossia 2.692 euro/12) |
Riduzione 2% |
Riduzione 2% |
(*) Il limite massimo mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro è riferito alla retribuzione imponibile nel suo complesso. Il limite massimo di 2.692 euro va considerato come soglia retributiva superata la quale non spetta alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore.
Come si applica in caso di apprendistato
L’INPS (messaggio n. 2924 del 10 agosto 2023) ha ribadito che sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato e le ipotesi di mantenimento in servizio per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di cui all’articolo 47, comma 7, del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81, ovviamente sempre nel rispetto delle soglie limite di retribuzione mensile sopra riportate.
Per tutta la durata del periodo di formazione e per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, in luogo di qualle ordinariamente prevista a carico del lavoratore e pari al 9,19% .
Come si evince dalla tabella in calce, applicando l’esonero contributivo sulla quota a carico dell’apprendista il beneficio finisce, limitatamente ai periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, con l’azzerare la quota, a proprio carico, dovuta dall’apprendista.
Soglie di retribuzione imponibile ai fini previdenziali |
Primo semestre 2023 |
Secondo semestre 2023 |
Inferiore o pari a 1.923 euro mensili |
Riduzione 3% = Aliquota a carico apprendista 2,84% |
Riduzione 7% = Quota a carico apprendista azzerata (*) |
Superiore a 1.923 euro mensili ma inferiore o pari a 2.692 euro mensili |
Riduzione 2% = Aliquota a carico apprendista 3,84% |
Riduzione 6% = Quota a carico apprendista azzerata (*) |
Tredicesima mensilità inferiore o pari a 1.923 euro |
Riduzione 3% = Aliquota a carico apprendista 2,84% |
Riduzione 3% = Aliquota a carico apprendista 2,84% |
Tredicesima mensilità superiore a 1.923 euro ma inferiore o pari a 2.692 euro |
Riduzione 2% = Aliquota a carico apprendista 3,84% |
Riduzione 2% = Aliquota a carico apprendista 3,84% |
Tredicesima mensilità erogata mensilmente di importo inferiore o pari a 160 euro (ossia 1.923 euro/12) |
Riduzione 3% = Aliquota a carico apprendista 2,84% |
Riduzione 3% = Aliquota a carico apprendista 2,84% |
Tredicesima mensilità erogata mensilmente di importo superiore a 160 euro ma inferiore a pari a 224 euro (ossia 2.692 euro/12) |
Riduzione 2% = Aliquota a carico apprendista 3,84% |
Riduzione 2% = Aliquota a carico apprendista 3,84% |
(*) L’INPS ha al riguardo chiarito (messaggio n. 2924 del 10 agosto 2023) che non si può fruire di un ammontare di esonero che ecceda la quota di contributi IVS di spettanza del lavoratore.
Effetti negativi sull’imponibile fiscale
Da ultimo è opprtuno ricordare che l’applicazione dell’esonero contributivo determina un maggiore imponibile fiscale.
Pertanto gli effetti del beneficio contributivo, come si è visto, ancora più incisivi per gli apprendisti, sono in parte affievoliti dal maggior carico fiscale e su cui, in parte, inciderebbe l’annunciata riforma fiscale che riduce a tre gli scaglioni di reddito e le relative aliquote progressive IRPEF (23% per i redditi fino a 28.000 euro, 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro e 43% per i redditi che superano 50.000 euro).
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