Tabelle ACI 2026 in Gazzetta: come calcolare il fringe benefit auto
Pubblicato il 08 gennaio 2026
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Come avviene ogni fine anno, anche per il 2026 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale le tabelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia (ACI), utilizzate per la determinazione dei fringe benefit relativi ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
La pubblicazione è stata resa nota tramite comunicato dell’Agenzia delle Entrate, inserito nel Supplemento Ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025.
Pertanto, le Tabelle ACI vengono aggiornate annualmente e consentono di determinare il valore imponibile del fringe benefit auto, ossia il beneficio economico che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti di veicoli aziendali destinati:
- allo svolgimento dell’attività lavorativa;
- a esigenze personali (uso promiscuo).
Il valore così determinato è imponibile sia ai fini fiscali sia ai fini previdenziali.
Tabelle ACI valide per il 2026
Le Tabelle ACI 2026 sono articolate per tipologia di veicolo e per modalità di alimentazione.
Autoveicoli in produzione
Le tabelle distinguono gli autoveicoli in produzione in base all’alimentazione:
- benzina;
- gasolio;
- benzina-GPL;
- ibrido benzina;
- ibrido gasolio;
- ibridi plug-in;
- elettrici.
Autoveicoli fuori produzione
Per i veicoli fuori produzione, la suddivisione avviene analogamente:
- benzina;
- gasolio;
- benzina-GPL;
- benzina-metano e metano esclusivo;
- ibridi benzina;
- ibridi gasolio;
- ibridi plug-in;
- elettrici.
Motoveicoli e autocaravan
Le tabelle includono inoltre:
- motoveicoli;
- autocaravan.
Due tipologie di tabelle elaborate dall’ACI
È opportuno ricordare che l’ACI elabora due differenti tipologie di tabelle:
- le tabelle dei costi chilometrici di esercizio, utilizzate per il rimborso delle trasferte effettuate con veicolo proprio del dipendente o collaboratore;
- le tabelle per la determinazione del fringe benefit, utilizzate quando il veicolo è concesso dall’azienda in uso promiscuo.
Le prime vengono pubblicate due volte l’anno, mentre le tabelle per il fringe benefit sono pubblicate una sola volta all’anno, entro il 31 dicembre.
Fringe benefit auto aziendali: criteri di determinazione nel 2026
Per il 2026 si applicano i criteri di determinazione del fringe benefit introdotti dalla Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 48, L. n. 207/2024), che ha modificato l’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR.
Il fringe benefit è determinato secondo il consueto meccanismo convenzionale, basato su:
- costo chilometrico ACI × 15.000 km;
- applicazione delle percentuali previste dalla normativa vigente, differenziate in base alla tipologia di veicolo.
Le nuove percentuali introdotte dal 1° gennaio 2025 – e applicabili anche nel 2026 – si applicano ai veicoli immatricolati e assegnati ai dipendenti dal 2025 in poi. In particolare:
- 50% per i veicoli con alimentazioni tradizionali;
- 20% per i veicoli ibridi plug-in;
- 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica.
Per i veicoli assegnati sulla base di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2025 continua invece ad applicarsi il regime previgente, in base alle disposizioni transitorie.
Uso promiscuo dell’auto e applicazione delle Tabelle ACI 2026
Le Tabelle ACI 2026 devono essere utilizzate:
- per i veicoli assegnati ai dipendenti nel corso del 2026;
- per i veicoli già in uso negli anni precedenti, se il contratto prevede il ricalcolo annuale del fringe benefit.
Resta ferma la regola secondo cui il fringe benefit:
- è determinato a prescindere dall’effettiva percorrenza del veicolo;
- non dipende dai chilometri realmente percorsi dal dipendente.
Fringe benefit, trasferte e tracciabilità delle spese
Accanto all’aggiornamento delle Tabelle ACI, assume rilievo il nuovo quadro in materia di tracciabilità delle spese di trasferta, chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/2025.
In base ai chiarimenti forniti:
- le spese di trasferta rimborsate al dipendente sono deducibili e non imponibili solo se tracciabili;
- l’obbligo di tracciabilità riguarda anche vitto, alloggio e trasporto;
- i pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili.
La mancata tracciabilità può comportare l’indeducibilità del costo per il datore di lavoro e la possibile riqualificazione fiscale delle somme in capo al dipendente.
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