Superbonus: sequestrabili i crediti d'imposta acquisiti dal cessionario
Pubblicato il 02 dicembre 2022
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Con sentenza n. 45588 del 1° dicembre 2022, la Corte di cassazione ha annullato, con rinvio, la decisione con cui il Tribunale del riesame aveva disposto il dissequestro di crediti d'imposta che, nell'ambito di un'indagine per truffa sul superbonus 110 %, erano stati precedentemente assoggettati a sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
In particolare, la Terza sezione penale ha accolto il ricorso promosso dal Procuratore della Repubblica, mediante un unico ed articolato motivo d'impugnazione.
Per il PM, era assolutamente incontestato il fatto-reato addebitato agli indagati, di avere creato fittizi crediti d'imposta, avvalendosi delle agevolazioni fiscali e di aver poi monetizzato detti crediti attraverso la loro cessione ad una terza società.
La cessione del credito inesistente, in tale contesto, non era idonea ad escludere, di per sé, l'assoggettabilità del medesimo credito a sequestro: il credito d'imposta acquisito dal cessionario era dunque sequestrabile atteso che il cedente-beneficiario non aveva diritto al Superbonus.
Nell'annullare, con rinvio, il provvedimento di dissequestro, la Suprema corte ha fornito interessanti precisazioni in ordine alla sottoposizione a sequestro preventivo, nel contesto di truffe sui bonus edilizi, anche dei cessionari, banche o altri intermediari.
Cessionario è terzo estraneo solo se non trae vantaggio, buona fede da provare
Nel caso in cui il credito d'imposta è ottenuto fraudolentemente - si legge in un passaggio della decisione - è sicuramente applicabile il comma 2 dell'art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000 in tema di indebita compensazione: pertanto, il cessionario che provveda a compensarlo, nonostante la consapevolezza dell'inesistenza del credito, si espone alla conseguente responsabilità penale.
Non solo. Nell'ambito della disciplina del Decreto rilancio, il cessionario dei crediti d'imposta che provveda alla monetizzazione del credito al cedente, consegue indubbiamente un vantaggio economico dalla cessione del credito medesimo.
I crediti vengono ceduti a un valore inferiore rispetto al valore nominale e ciò determina un indubbio utile in capo al cessionario.
E proprio alla luce di tali considerazioni, è altresì indubbio che la posizione del cessionario che lucra un vantaggio consistente dall'operazione di cessione sia quella di un soggetto difficilmente qualificabile - agli effetti del sequestro e della successiva confisca - come persona estranea al reato.
Atteso, quindi, che si tratta di profitto del reato, solo la prova della buona fede e dell'ordinaria diligenza impediscono il sequestro preventivo in capo al medesimo.
In tale contesto, la restituzione dei beni al cessionario potrà avvenire solo qualora gli elementi di conoscenza disponibili portino alla qualificazione della sua posizione in termini di persona estranea al reato, ossia di una posizione di effettiva distanza dalla condotta illecita.
Cassazione: definizione di terzo estraneo
Per come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, è persona estranea al reato - nei cui confronti non può essere disposta la confisca - il soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, l'utilizzo del bene per fini illeciti.
Tutto ciò considerato, la Corte di legittimità ha ritenuto opportuno, nella specie, annullare la decisione impugnata, rimettendo al giudice del rinvio la risoluzione della quaestio iuris relativa al mantenimento o meno del vincolo reale in capo al cessionario.
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