Superbonus, SAL verificato separatamente per interventi distinti

Pubblicato il



Superbonus, SAL verificato separatamente per interventi distinti

Alcuni chiarimenti circa i criteri di determinazione dello stato di avanzamento dei lavori (Sal) nel caso di interventi di efficienza energetica e antisismici agevolabili ammessi al Superbonus 110% sono stati resi dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 53 del 27 gennaio 2022.

Interventi energetici e antisismici: verifica Sal separata?

L’Istante è la proprietaria di due unità immobiliari indipendenti e con accesso autonomo, costruite a schiera in aderenza su un lato, che ha già presentato la Scia alternativa al permesso di costruire per procedere all'accorpamento delle due unità attraverso una ristrutturazione edilizia e altri lavori di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, che rientrano tra quelli ammessi alla detrazione di cui all'articolo 119 del Decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus).

Volendo avvalersi della cessione del credito per stato di avanzamento lavori ai sensi del comma 1-bis, dell'articolo 121 del suddetto Dl n. 34/2020, la proprietaria chiede quale sia la modalità di determinazione del 30% del Sal, che la norma stabilisce quale limite minimo necessario per poter effettuare tale cessione.

In particolare, si chiede se il raggiungimento della suddetta percentuale vada verificato separatamente per ciascuno dei due interventi ammessi al Superbonus, fermo restando il rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa.

Superbonus 110%, come calcolare il Sal del 30%?

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 53/2022, ricorda che la norma del Decreto Rilancio prevede che per gli interventi ammessi al Superbonus, l'esercizio dell’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura è subordinato alla condizione che: 

Sulla base di quanto già precisato in precedenti documenti di prassi e nel decreto MiSE 6 agosto 2020, concernente "Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici", l’Agenzia fa notare come le due tipologie di detrazione riferite agli interventi di "efficientamento energetico" e "riduzione del rischio sismico" richiedano:

  • differenti competenze tecniche ai fini dell'asseverazione;

  • requisiti differenti;

  • asseverazioni diverse.

Per questo motivo, la cessione del 30% minimo di Sal è riferita alla singola tipologia di detrazione.

Pertanto, conclude l’Amministrazione finanziaria che se sul medesimo immobile siano effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici, ammessi al Superbonus, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile.

Ciò vale, quindi, anche nell’ipotesi di due immobili di proprietà della stessa persona che siano demoliti per ottenere un’unica abitazione e sullo stesso immobile vengano effettuati sia interventi di efficienza energetica che interventi antisismici: il raggiungimento della percentuale del 30%, che nell’ambito del Superbonus consente la fruizione delle opzioni sconto in fattura o cessione del credito, va verificato separatamente.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito