Assunzioni agevolate nel digital & green: operativo l’esonero contributivo

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Con la circolare n. 147 del 27 novembre 2025, l’INPS fornisce le attese istruzioni per l’applicazione dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 21 del decreto Coesione (decreto-legge 60/2024, convertito dalla legge 95/2024, come attuato dal decreto interministeriale 3 aprile 2025), vale a dire l’incentivo all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica

La misura, che rientra nel Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021–2027, mira a sostenere l’autoimpiego giovanile e contemporaneamente a favorire occupazione stabile nei settori considerati strategici per la transizione digitale ed ecologica e per lo sviluppo di nuove tecnologie.

Le modalità di riconoscimento del contributo per l’avvio dell’attività (art. 21, comma 3), avverte l’INPS, saranno illustrate con una successiva circolare.

Datori di lavoro che possono accedere all’agevolazione

Per accedere all’esonero, i datori di lavoro devono soddisfare contestualmente i seguenti requisiti:

  • essere disoccupati alla data dell’avvio dell’attività imprenditoriale;
  • non avere compiuto 35 anni di età (ossia avere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni);
  • avere avviato, tra 1° luglio 2024 e 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, secondo i criteri individuati dal decreto attuativo 3 aprile 2025.

NOTA BENE: Nella domanda di esonero il soggetto che ha avviato l’attività deve auto-dichiarare di essere disoccupato alla data di avvio; l’INPS verifica questo requisito consultando l’apposita banca dati del Ministero del Lavoro.

L’INPS, con la circolare n. 147/2025, ricorda i settori strategici nei quali l’attività imprenditoriale deve essere stata avviata per accedere all’esonero. Oltre alle macro-aree riportate di seguito, la circolare elenca i singoli comparti/settori specifici tramite codici ATECO (2 e 3 digit).

Macro-aree ammesse

C – Attività manifatturiere
(con numerosi comparti industriali, dal tessile all’elettronica, dalla chimica al metalmeccanico)

D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

E – Fornitura di acqua, gestione rifiuti e risanamento

F – Costruzioni

H – Trasporto e magazzinaggio

J – Servizi di informazione e comunicazione
(inclusi editoria, telecomunicazioni, software, IT)

M – Attività professionali, scientifiche e tecniche
(studi professionali, consulenza, R&S, pubblicità)

N – Servizi di supporto alle imprese
(servizi per edifici e paesaggio)

P – Istruzione

Q – Sanità e assistenza sociale

R – Attività artistiche, sportive, culturali e di intrattenimento

S – Altre attività di servizi
(organizzazioni associative, riparazioni, servizi alla persona)

È importante tuttavia segnalare che tale elenco dei settori fa riferimento ai codici ATECO validi fino al 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio 2025, evidenzia l’INPS, è in vigore ATECO 2025.

L’Istituto previdenziale fornisce in allegato una tabella di corrispondenza, concordata con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che individua i corrispondenti codici ATECO 2025 (Allegato n. 1).

Requisiti dimensionali dell’impresa e condizioni cumulative

Il datore di lavoro beneficiario deve essere una piccola impresa, secondo il Regolamento UE 651/2014 e pertanto occupare meno di 50 persone e, congiuntamente, realizzare un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Inoltre è considerata ammissibile la piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni cumulative:

  • non ha rilevato altre imprese, salvo che l’attività rilevata rappresenti meno del 10% del proprio fatturato nell'esercizio precedente l'acquisizione;
  • non ha ancora distribuito utili;
  • che non ha acquisito un’altra impresa o non è nata da una concentrazione, salvo che l’impresa acquisita pesi meno del 10% del fatturato nell'esercizio precedente l'acquisizione, oppure – in caso di concentrazione – il fatturato della nuova impresa non sia superiore di più del 10 % al fatturato combinato realizzato dalle imprese partecipanti alla concentrazione nell'esercizio precedente la concentrazione.

Per le imprese non tenute all’iscrizione nel registro, i cinque anni decorrono dall’avvio dell’attività o dal primo assoggettamento fiscale.

Le imprese nate da concentrazione tra imprese già ammissibili agli aiuti restano ammissibili per cinque anni dalla nuova iscrizione.

Sono invece esclusi i soggetti che hanno ricevuto aiuti di Stato da recuperare non rimborsati (clausola Deggendorf),

Rapporti di lavoro che danno diritto all’incentivo

L’esonero spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato (anche in part time) di lavoratori under 35 (età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni), effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025.

Non sono agevolabili i rapporti di lavoro domestico, di apprendistato, di lavoro intermittente anche se a tempo indeterminato nonché le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato.

Sono invece ammessi i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Misura dell’incentivo contributivo

L’esonero contributivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL e altri contributi tra cui il contributo 0,30% per formazione continua e i contributi di solidarietà.

È invece incluso lo sgravio del contributo aggiuntivo IVS 0,50%

Il beneficio prevede un massimale mensile di 800 € per ogni lavoratore (25,80 € per ogni giorno di fruizione), proporzionalmente ridotto nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time.

L’esonero spetta per un periodo massimo di 3 anni a partire dalla data dell’assunzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Limiti di spesa e vincoli territoriali

Il beneficio è riconosciuto solo entro il limite delle risorse disponibili, suddivise per Regione secondo la classificazione del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027:

Categoria Regioni

Regioni comprese

Percentuale

Stanziamento

Meno sviluppate (LD)

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia

63,58%

112.090.085 €

In transizione (TR)

Abruzzo, Marche, Umbria

5,47%

9.643.085 €

Più sviluppate (MD)

Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, Provincia autonoma di Trento, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto

30,95%

54.566.830 €

Totale

100%

176.300.000 €

L’INPS effettua monitoraggio trimestrale delle domande. Se emerge il raggiungimento delle soglie di spesa, anche in via prospettica, cessa l’accoglimento delle nuove istanze.

NOTA BENE: Ai fini dell’imputazione delle risorse conta la Regione di lavoro indicata nel modulo di domanda.

Condizioni generali 

Vanno rispettati:

  • i principi generali dell’art. 31 D.Lgs. 150/2015 (no obbligo preesistente, no violazione diritto di precedenza, no sospensioni in corso ecc.);
  • regolarità DURC;
  • rispetto della normativa su sicurezza e CCNL.

Incremento occupazionale netto

La misura costituisce un aiuto di Stato e pertanto richiede il rispetto del Reg. UE 651/2014.

L’assunzione del lavoratore per il quale si intende fruire del beneficio, deve comportare un incremento occupazionale netto, valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e con rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro, secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Cumulo con altre agevolazioni

L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri contributivi, tra cui:

  • incentivo donne svantaggiate (L. 92/2012),
  • Decontribuzione Sud,
  • incentivo disabili (L. 68/1999),
  • incentivo NASpI (20% residua).

È invece compatibile con:

  • maggiorazione deduzioni fiscali ex D.Lgs. 216/2023,
  • sgravio 1% parità di genere (L. 162/2021).

Procedimento di ammissione all’incentivo e adempimenti dei datori di lavoro

Per accedere all’esonero contributivo previsto dall’articolo 21 del decreto Coesione, il datore di lavoro deve presentare all’INPS un’apposita domanda telematica, utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito istituzionale, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione- Articolo 21”.

La finalità della procedura è consentire all’INPS di determinare l’ammontare del beneficio spettante e verificare la disponibilità residua delle risorse.

Nel modulo on-line il datore di lavoro deve inserire una serie di dati obbligatori. In particolare, occorre indicare:

  • i dati identificativi dell’impresa, comprensivi della data di costituzione, della data di invio della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese e degli elementi che attestano l’appartenenza dell’attività a uno dei settori ammessi;
  • i dati del soggetto che ha avviato l’attività imprenditoriale, includendo lo stato di disoccupazione alla data di avvio, che deve essere dichiarato in sede di domanda e verificato dall’INPS tramite apposita banca dati del Ministero del Lavoro;
  • i dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
  • la tipologia di contratto, con specifica della percentuale di orario di lavoro;
  • la retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
  • una dichiarazione sostitutiva in cui il datore di lavoro attesta il rispetto del divieto di cumulo con altri esoneri o riduzioni contributive sul medesimo rapporto.

Ricevuta l’istanza, l’INPS effettua una serie di controlli automatici attraverso i propri sistemi informativi centrali. Oltre alla verifica dello stato di disoccupazione del soggetto che ha avviato l’impresa, l’Istituto calcola l’ammontare dell’agevolazione sulla base dei dati contributivi dichiarati e consulta il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per accertare il rispetto della cosiddetta clausola Deggendorf. Se i requisiti risultano soddisfatti e le risorse disponibili lo consentono, l’INPS procede all’accoglimento della domanda e alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

La procedura varia a seconda che il rapporto di lavoro oggetto di agevolazione sia già in essere o debba ancora essere instaurato:

  • se l’assunzione è già avvenuta, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’esito di accoglimento e l’importo riconosciuto vengono comunicati direttamente all’interno del modulo telematico.
  • se l’assunzione è futura, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione formale (PEC, email o notifica su MyINPS) invitando il datore di lavoro a procedere all’assunzione e all’invio della comunicazione UNILAV entro 10 giorni perentori. Durante tale periodo, l’INPS controlla quotidianamente le comunicazioni obbligatorie: se l’UNILAV non viene inviato nei termini, le somme accantonate vengono automaticamente liberate.

L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.

Esposizione nel flusso UniEmens

Il datore di lavoro autorizzato dovrà indicare, in particolare, CodiceCausale: EA34.

La valorizzazione degli arretrati riferiti alle mensilità da luglio 2024 fino al mese precedente la prima esposizione è ammessa solo nei flussi di dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026.

I dati trasmessi tramite UniEmens vengono automaticamente riportati dall’INPS nel DM2013 “virtuale”, utilizzando due codici di nuova istituzione: L627 (corrente) e L628 (arretrati)..

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