Superbonus 2024, codice tributo per la restituzione del contributo non spettante
Pubblicato il 11 novembre 2025
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Con la risoluzione n. 64/E del 10 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di restituzione, qualora riconosciuto non spettante, del contributo per gli interventi edilizi agevolati con il Superbonus al 70%, previsto dall’articolo 1, comma 2, del Dl 29 dicembre 2023, n. 212, convertito con modificazioni dalla Legge n. 17/2024.
La misura, introdotta per sostenere i soggetti a basso reddito che hanno sostenuto spese per interventi agevolati nel 2024, prevede la possibilità di restituire in modo spontaneo e diretto le somme eventualmente percepite in misura non dovuta.
Il nuovo documento di prassi si inserisce nel quadro degli strumenti volti a garantire trasparenza e regolarità nella gestione dei fondi pubblici connessi al Superbonus, fornendo ai contribuenti una procedura chiara e tracciabile per la restituzione volontaria dei contributi non spettanti. Tale previsione consente di evitare l’attivazione di successivi procedimenti di recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria, semplificando gli adempimenti e favorendo la collaborazione dei contribuenti con l’Erario.
Quadro normativo di riferimento
Il contributo a fondo perduto per gli interventi agevolati con Superbonus al 70% è stato introdotto dall’articolo 1, comma 2, del Decreto legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito con modificazioni dalla Legge 22 febbraio 2024, n. 17.
La norma ha previsto un’agevolazione economica destinata alle persone fisiche con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, che nel periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024 abbiano sostenuto spese per interventi edilizi rientranti tra quelli agevolabili con la detrazione al 70%, ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio).
Il successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2024 ha definito in dettaglio i criteri e le modalità di erogazione del contributo, stabilendo i requisiti reddituali e patrimoniali dei beneficiari, nonché le modalità operative per la presentazione delle richieste e la verifica dei presupposti di spettanza.
A completamento del quadro attuativo, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 360503 del 18 settembre 2024, sono stati individuati:
- il contenuto informativo delle istanze di accesso al contributo;
- le modalità e i termini di presentazione delle domande;
- i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti e all’eventuale recupero delle somme indebitamente percepite.
Infine, la nuova risoluzione n. 64/E del 10 novembre 2025 ha fornito le istruzioni operative per la restituzione spontanea del contributo non spettante, completando così il quadro normativo e amministrativo.
Codice tributo per la restituzione del contributo non spettante
Per consentire ai contribuenti la restituzione spontanea del contributo Superbonus 2024 eventualmente non spettante, è stato istituito il nuovo codice tributo “8161”, denominato:
- “Contributo a fondo perduto per superbonus – Restituzione spontanea – art. 1, comma 2, DL 212 del 2023”.
Il codice tributo 8161 deve essere utilizzato esclusivamente per effettuare il versamento volontario delle somme indebitamente percepite, mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).
Tale modalità di pagamento consente di collegare in modo univoco il versamento al beneficiario e all’anno di riferimento del contributo, assicurando la tracciabilità dell’operazione.
In particolare, nella compilazione del modello F24 ELIDE:
- nella sezione “CONTRIBUENTE” devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO” vanno riportati i seguenti elementi:
- Tipo: la lettera R;
- Elementi identificativi: nessun valore;
- Codice: 8161;
- Anno di riferimento: l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, espresso nel formato AAAA (ad esempio 2024);
- Importi a debito versati: l’ammontare del contributo da restituire.
È importante ricordare che il versamento non può essere effettuato in compensazione con altri crediti d’imposta o tributi, come previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il modello F24 ELIDE deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o attraverso gli intermediari abilitati, seguendo le modalità ordinarie previste per i versamenti erariali.
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