Superbonus 110%, moduli distinti per la comunicazione dell’opzione
Pubblicato il 19 novembre 2021
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Se si eseguono più interventi agevolabili sullo stesso edificio funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, sito in una zona considerata a rischio sismico 3, sarà necessario inviare all'Agenzia delle Entrate moduli distinti per la comunicazione dell'opzione: ossia per il cosiddetto "sconto in fattura" o per la cessione del credito.
La precisazione arriva dall’Amministrazione finanziaria tramite la risposta ad interpello n. 784 del 18 novembre 2021, che ripercorre la normativa sulla maxi-agevolazione edilizia, fornendo questa volta anche chiarimenti sulla comunicazione telematica delle opzioni di fruizione indiretta della detrazione.
Unità abitative funzionalmente indipendenti in Comune a rischio sismico
L’istante è proprietario di un edificio costituito da cinque unità immobiliari (3 unità abitative di categoria A/3, un negozio di categoria C/1 e un magazzino/cantina di categoria C/2), interessato a realizzare interventi antisismici, di efficientamento energetico e di sostituzione dell'impianto di climatizzazione da ricomprendere nell'agevolazione Superbonus al 110%.
L’immobile si trova in un Comune a rischio sismico 3.
Il proprietario chiede se può fruire del Superbonus per alcuni lavori di risparmio energetico e riduzione del rischio sismico da eseguire su una unità A/3 “funzionalmente indipendente” e con “accesso autonomo dall'esterno” rispetto alle altre unità dell'edificio.
Il dubbio non riguarda solo la possibilità di fruizione della maxi-detrazione, ma anche se in caso di cessione del credito o di sconto in fattura sia necessario inviare all’Agenzia due distinti moduli per comunicare l’opzione (uno per gli interventi antisismici e uno per il risparmio energetico), oppure se sia sufficiente un solo modulo con la somma degli importi relativi ai due interventi.
Superbonus, ok al doppio intervento: antisismico e di riqualificazione energetica
Nella risposta n. 784 del 18 novembre, l’Agenzia, dopo aver ripercorso la normativa di riferimento in materia di Superbonus al 110% e richiamato i precedenti interpelli già emanati sul tema, ha specificato che “nel rispetto delle condizioni, limiti ed adempimenti previsti dalle rispettive normative di riferimento (non oggetto della presente istanza di interpello), l'Istante potrà fruire del Superbonus in merito alle spese che sosterrà per la realizzazione dei prospettati interventi antisismici e di riqualificazione energetica”.
Al riguardo, si ricorda che ai fini del Superbonus nonché dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura:
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per gli interventi trainanti e trainati di efficienza energetica, i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'ENEA;
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per gli interventi antisismici, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Dunque, tra le condizioni da rispettare per la fruizione dell’agevolazione è inclusa anche l’asseverazione da parte dei tecnici per la riduzione del rischio sismico e la congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati.
Sconto in fattura o cessione del bonus, comunicazioni distinte
Relativamente al dubbio sul numero di comunicazioni da inviare al Fisco, l’Agenzia richiama la circolare n. 30/E/2020 con la quale è stato specificato che nel caso in cui sullo stesso immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Ciò implica, in sostanza, che qualora siano realizzati sul medesimo edificio, anche unifamiliare, o sulla medesima unità immobiliare funzionalmente autonoma e con accesso indipendente, sia interventi trainanti che interventi trainati, per fruire della detrazione sarà necessario contabilizzare distintamente le singole spese riferite ai diversi interventi.
Nel caso di specie, dato che l’istante intende eseguire sull'unità immobiliare di cui è proprietario sia degli interventi antisismici che degli interventi di efficientamento energetico di sostituzione dell'impianto di climatizzazione e di sostituzione di infissi e serramenti, l’Agenzia ritiene che lo stesso debba inviare al Fisco tre distinti moduli per la comunicazione dell'opzione per il c.d. "sconto in fattura" o per la cessione del credito, ossia un modulo diverso per ogni intervento che verrà realizzato.
Tale conclusione trova riscontro anche nelle istruzioni relative al modulo che, anche alla luce del contenuto del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020 (e successive modificazioni), prevedono un campo ad hoc denominato “Tipologia intervento", in cui va indicato il codice identificativo del lavoro per il quale si effettua la comunicazione, distinguendo, nello specifico, tra interventi di efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico in zona 1, 2 e 3 ed “altri interventi”.
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