Sui disavanzi il Fisco riduce i vincoli
Pubblicato il 13 settembre 2008
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E’ di ieri la corposa circolare Assonime n. 51, che in tema di conferimenti d’azienda esamina dettagliatamente nuovo regime di neutralità fiscale (legge n. 244/2007), chiarendo l’applicazione dell’imposta sostitutiva (con aliquota compresa tra il 12 e il 16 per cento). Le principali indicazioni operative riguardano:
l’affrancamento parziale = con esso, l’assoggettamento all’imposta sostitutiva può non coinvolgere l’intera categoria omogenea indicata nel Dm 25 luglio 2008 (che alle regole per l’assoggettamento affianca la previsione al 30 settembre del termine per esercitare l’opzione relativa a conferimenti, fusioni, scissioni attuati entro l’esercizio 2007), nel senso di poter ripartire l’affrancamento tra due periodi d’imposta;
la classificazione dei beni = la verifica della classificazione dei beni che consente l’affrancamento (immobilizzazioni materiali o immateriali) va effettuata sulla società conferitaria al momento del conferimento;
la rilevanza Irap = l’affrancamento assume rilevanza anche ai fini Irap, poiché, in assenza di assoggettamento all’imposta sostitutiva, la conferitaria (o incorporante) non sembra legittimata a dedurre, ai fini del tributo regionale, i maggiori ammortamenti sui valori contabilizzati;
le imposte differite = lo storno del relativo fondo, iscritto con l’operazione neutrale, deve transitare da conto economico unitamente alla contabilizzazione della sostitutiva. In conseguenza di ciò, l’affrancamento genera un provento netto in bilancio che corrisponde alla differenza tra i due importi.
- ItaliaOggi, p. 37 – Conferimenti, scelte contabili libere - Liburdi
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