Studi associati alle prese con l'Irap

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Con due recenti ordinanze emesse entrambe lo scorso 30 settembre 2011, la Corte di cassazione ha precisato alcuni principi in materia di Imposta regionale sulle attività produttive applicata ai professionisti.

In particolare, con l'ordinanza n. 20016 è stato sottolineato come l'esistenza di un'autonoma organizzazione, richiesta ai fini dell'imposizione, possa essere affermata qualora l'attività abituale e autonoma del contribuente si avvalga di un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la sua capacità produttiva; in tale contesto, “non è invece necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza di titolare”.

L'altra decisione, la n. 20018, afferma, invece, l'assoggettabilità del reddito dello studio associato all'Irap in quanto “l'esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico, nonché dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio”. Ciò – continua la Corte – “a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati”.
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