Struttura ricettive: stop all’obbligo di identificazione in presenza

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Struttura ricettive: stop all’obbligo di identificazione in presenza

Annullata la circolare del Ministero dell’Interno datata 18 novembre 2024 (protocollo n. 38138), che ha introdotto l’obbligo per i gestori di strutture ricettive di identificare de visu gli ospiti, escludendo quindi le procedure di check-in da remoto.

La sentenza n. 10210 del 27 maggio 2025, emessa dal Tar del Lazio, ha accolto il ricorso presentato dalla Federazione associazioni ricettività extralberghiera (Fare).

La Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. 0038138 del 18 novembre 2024 - ha introdotto nuove disposizioni riguardanti l’identificazione degli ospiti nelle strutture ricettive, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza pubblica in vista di eventi di rilievo come il Giubileo del 2025.

Circolare del 2024: divieto di l’utilizzo di key box automatizzate

La circolare di novembre 2024 stabilisce che i gestori di tutte le strutture ricettive, comprese quelle operanti tramite piattaforme di locazione turistica, sono tenuti a identificare gli ospiti di persona. Questo significa che pratiche come il self check-in o l’utilizzo di key box automatizzate non sono più consentite.

Sono espressamente vietati la trasmissione da remoto dei documenti e l’accesso agli alloggi con codice di apertura automatizzata o tramite key boxes. Tali pratiche non garantiscono la verifica personale dell’identità degli ospiti e sono quindi considerate non conformi alle disposizioni di sicurezza.

I gestori devono comunicare le generalità degli ospiti alla Questura competente tramite il portale "Alloggiati Web" entro 24 ore dall’arrivo. Per soggiorni inferiori alle 24 ore, la comunicazione deve avvenire entro 6 ore. Questo adempimento è fondamentale per permettere all’Autorità di Pubblica Sicurezza di avere una conoscenza aggiornata degli alloggiati.

Le nuove disposizioni si applicano a tutte le tipologie di strutture ricettive, tra cui:

  • Alberghi e hotel,
  • Bed & Breakfast,
  • Case vacanza,
  • Affitti brevi gestiti da privati o agenzie,
  • Agriturismi e campeggi.

Anche le piattaforme digitali di prenotazione, come Airbnb e Booking.com, sono coinvolte nella regolamentazione per garantire che i locatori rispettino gli obblighi previsti.

Il Ministero dell’Interno ha motivato l’introduzione delle nuove disposizioni con la necessità di rafforzare la sicurezza pubblica in vista di importanti eventi come il Giubileo del 2025 e in considerazione del contesto internazionale critico. La gestione remota del check-in e l’accesso automatizzato agli alloggi sono ritenuti insufficienti per rispettare l’articolo 109 del TULPS, che richiede una verifica diretta e una comunicazione tempestiva alle autorità.

Le ragioni del ricorso

  1.  La Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera (F.A.R.E.) ha deciso di impugnare la circolare del Ministero dell’Interno del novembre 2024 perché, a suo avviso, imponeva un obbligo sproporzionato e ingiustificato nei confronti dei gestori di strutture ricettive: quello di identificare personalmente gli ospiti, escludendo quindi qualsiasi forma di check-in da remoto. Secondo la Federazione, questa nuova prescrizione contraddiceva apertamente quanto stabilito dalla normativa vigente, in particolare dall’articolo 109 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), così come modificato nel 2011 dal Decreto Legge 201/201 Quella riforma aveva infatti semplificato gli adempimenti per i gestori, eliminando l’obbligo di registrazione “de visu” e introducendo modalità telematiche, come l’uso del portale “Alloggiati Web”, per comunicare alle autorità le generalità degli ospiti.
  2. E’ stato evidenziato che l’obbligo di identificazione faccia a faccia non garantisce affatto una maggiore sicurezza. Un ospite, infatti, potrebbe comunque consegnare le chiavi dell’immobile a un’altra persona non identificata dopo aver effettuato il check-in. Inoltre, il provvedimento creava una disparità di trattamento tra le strutture ricettive e altre categorie, come le società di noleggio auto, che spesso non sono soggette a controlli altrettanto rigidi, nonostante il potenziale uso improprio dei veicoli.
  3. Un altro punto critico sollevato riguarda l’impatto economico: molte attività di locazione breve, spesso gestite da piccoli imprenditori o privati, non avrebbero la possibilità di sostenere i costi di una gestione con check-in in presenza. Questo le avrebbe svantaggiate rispetto alle grandi strutture alberghiere, creando un'ingiustizia evidente e compromettendo investimenti già effettuati in sistemi di registrazione automatizzati.

La circolare è stata inoltre criticata per la sua genericità. Nella premessa si fa riferimento a una "difficile situazione internazionale" e all'aumento delle locazioni brevi in vista del Giubileo 2025, ma – secondo i ricorrenti – mancano dati concreti che giustifichino l’introduzione di un obbligo tanto gravoso. In altre parole, si sarebbe trattato di un provvedimento costruito su ipotesi non dimostrate, in contrasto con il principio di proporzionalità che dovrebbe sempre guidare l’azione amministrativa.

Annullata la circolare: le motivazioni

Esaminando il contenuto del ricorso nel merito il Tar del Lazio, con sentenza n. 10210 del 27 maggio 2025, ritiene che il provvedimento contestato debba essere annullato.

Ecco i motivi.

Incompatibilità con la normativa semplificata

Anzitutto, come evidenziato dai ricorrenti, l’introduzione dell’obbligo di identificazione in presenza contrasta con l’intento di semplificare gli obblighi burocratici previsto dal Decreto Legge n. 201 del 2011, varato per favorire la crescita economica e il riequilibrio dei conti pubblici.

In quella sede, l’articolo 109, comma 3, del TULPS fu modificato proprio per ridurre gli adempimenti imposti agli operatori del settore. L’articolo 40 dello stesso decreto, significativamente intitolato “riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese”, mirava a rimuovere oneri ritenuti superflui ai fini della sicurezza. Tuttavia, la circolare ministeriale oggetto del ricorso non ha tenuto conto di tale revisione normativa, reintroducendo di fatto un obbligo abrogato, ripristinando una prassi superata.

Inefficacia dell’identificazione faccia a faccia

In secondo luogo, la verifica dell’identità in presenza non appare, di per sé, una misura realmente efficace nel garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, che costituiscono lo scopo dichiarato del provvedimento.

Come sottolineato, l’incontro personale con l’ospite non elimina la possibilità che l’immobile venga poi utilizzato da soggetti terzi non identificati, dopo il primo accesso.

Inoltre, non viene spiegato perché altre modalità — come l’identificazione da remoto, anche tramite strumenti digitali — non possano raggiungere gli stessi risultati con un impatto minore sugli operatori del settore, in contrasto con il principio di proporzionalità che deve guidare l’azione amministrativa.

Pertanto la circolare del ministero dell’Interno del 18 novembre 2024 è viziata e va annullata.

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