Stop alla cessione del credito o sconto in fattura relativi a bonus fiscali. Decreto in GU

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Stop alla cessione del credito o sconto in fattura relativi a bonus fiscali. Decreto in GU

Addio alla cessione dei crediti o agli sconti in fattura legati ai bonus edilizi, rimane solo la possibilità della detrazione fiscale. Divieto per tutte le pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta scaturiti dalle opzioni di cessione. Possibile la prosecuzione delle opzioni di sconto o cessione sino alla naturale scadenza, solo per le spese relative a lavori i cui titoli abilitativi sono stati richiesti entro la data di entrata in vigore del decreto.

Queste sono le principali novità che emergono dal decreto legge portato ieri in Consiglio dei ministri e, poi, pubblicato nella seconda edizione della Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2023.

Si tratta del DL n. 11/2023 recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Il provvedimento che entra in vigore da oggi, nello specifico, modifica la disciplina riguardante la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica e “Superbonus 110%”, misure antisismiche, bonus facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.

ATTENZIONE: Come si legge nel comunicato stampa n. 21 che ha chiuso i lavori del CdM, “l’oggetto dell’intervento non è il bonus, bensì la cessione del relativo credito, che ha potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico”.

L’obiettivo, infatti, è quello di risolvere il problema del blocco dei crediti edilizi che sta mettendo in ginocchio imprese, professionisti e contribuenti, e cercare di mettere in sicurezza i conti pubblici.

Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali

Il decreto legge 16 febbraio 2023 n. 11 modifica il decreto Rilancio (Dl n. 34 del 19 maggio 2020), che all’articolo 121 aveva previsto la possibilità di optare in luogo delle detrazioni fiscali per lo sconto in fattura o la cessione dei crediti d’imposta connessi alle spese per interventi edilizi agevolati con il Superbonus o altri bonus edilizi.

Il meccanismo ha però creato un blocco del mercato finanziario con enormi problemi per la categoria delle imprese edili a causa del’ l'enorme massa di crediti fiscali incagliati, oltre che di sicurezza dei conti pubblici.

Di qui l’intervento del Governo che con il nuovo decreto legge ha deciso il blocco del meccanismo premiale per chi ha intrapreso dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento energetico, fissando un fermo per tutti i crediti fiscali per cui è consentita la cessione.

Ovviamente lo stop vale dalla prima cessione dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto legge.

NOTA BENE: Per quanto riguarda il pregresso, relativamente al Superbonus sono salve le abitazioni unifamiliari per le quali sia stata presentata la Cilas prima dell’entrata in vigore del provvedimento. Per i condomini, invece, si guarderà alla data della delibera e alla Cilas. Per i lavori diversi dal 110% sarà essenziale avere richiesto il titolo abilitativo o iniziato i lavori prima dell’entrata in vigore del decreto. Per gli acquisti di immobili si guarderà alla data del preliminare o del rogito.

ATTENZIONE: Lo stop alla cessione dei crediti non è legata solo agli interventi edilizi, ma anche alle prime cessioni di tutti i bonus energia, dei crediti per la ristorazione, di quelli legati alla super Ace, dei bonus per le imprese turistiche e per le agenzie di viaggio.

Le norme abrogate

Con il DL n. 11/2023 si abrogano le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a:

  • spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;
  • spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.

Responsabilità solidale per chi ha acquistato i crediti d’imposta, tutela degli acquirenti

Il provvedimento che dispone il blocco della cessione dei crediti interviene, però, anche a tutela degli acquirenti, con in testa le banche. Ma solo per il passato.

In decreto legge, infatti, chiarisce il regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali.

Ferme restando le ipotesi di dolo, con le nuove norme si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione utile a dimostrare l’effettività delle opere realizzate.

NOTA BENE: E’ precisato che il concorso nella violazione “è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta”.

In pratica, l’acquisizione di una serie di documenti metterà al riparo da contestazioni successive.

I documenti utili per l’acquirente per non incorrere nel reato della responsabilità in solido nei confronti del venditore sono:

  • il titolo edilizio abilitativo dell’intervento, come la Cilas, o una dichiarazione sostitutiva in caso di interventi in edilizia libera;
  • la notifica preliminare alla Asl;
  • la documentazione fotografica e video, su file geolocalizzato con firma digitale del direttore dei lavori, sulle opere realizzate;
  • la visura catastale dell’immobile oggetto di interventi o la domanda di accatastamento;
  • le fatture, le ricevute e tutti i documenti che provano le spese sostenute;
  • le asseverazioni dei requisiti tecnici e della congruità delle spese;
  • la delibera condominiale, in caso di lavori su parti comuni;
  • gli attestati di prestazione energetica, in caso di lavori di efficientamento;
  • il visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
  • l’attestazione sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

Specifica il comunicato del Governo che l’esclusione opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione.

ATTENZIONE: Resta, peraltro, fermo che il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

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