Superbonus e bonus edilizi: in scadenza la comunicazione dell'opzione. Software aggiornati

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Superbonus e bonus edilizi: in scadenza la comunicazione dell'opzione. Software aggiornati

Manca davvero poco alla alla scadenza del 15 ottobre 2022, entro la quale i soggetti Ires e i titolari di partita Iva - tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022 – sono tenuti ad effettuare la trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito di cui all'articolo 121 del dl 34/2020, con riferimento all’anno 2022.

Si ricorda che il pregresso termine del 7 aprile 2022 - poi portato al 29 aprile - è stato ulteriormente prorogato dall’art. 29-ter del Dl n. 17/2022, aggiunto dalla Legge n. 34/2022, esclusivamente per i soggetti Ires e i titolari di partita Iva che presentano le dichiarazioni in via telematica entro il prossimo 30 novembre. Dunque, i detti soggetti possono effettuare la comunicazione entro il 15 ottobre prossimo.

ATTENZIONE: Entro il 15 ottobre i beneficiari dei crediti d’imposta per le ristrutturazioni edilizie dovranno trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione di opzione utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito delle Entrate insieme alle istruzioni, in cui andrà indicato l’importo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto.

L’adempimento riguarda le spese sostenute nel 2021 o per le rate residue delle spese del 2020. L’invio può essere eseguito direttamente dal beneficiario o da un intermediario incaricato.

Oggetto della comunicazione

Sono oggetto della comunicazione in parola le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative al superbonus 110% e ai bonus edilizi “minori” per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue riferite alle spese sostenute nel 2020, ossia: le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110% (Superbonus).

La comunicazione viene fatta solo telematicamente, sull’apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE: In data 12 ottobre 2022, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono state pubblicate le versioni aggiornate dei software di compilazione e di controllo e delle specifiche tecniche (Versione software: 1.3.0 del 12/10/2022) per l’invio telematico delle comunicazioni relative alle opzioni per la cessione delle detrazioni relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi, per consentire ai contribuenti ritardatari di avvalersi della remissione in bonis, prevista dalla circolare n. 33 dello scorso 6 ottobre.

Comunicazione per l'esercizio dell'opzione, FAQ Entrate

Sempre il 12 ottobre 2022, nella specifica sezione dell’area tematica dedicata al Superbonus, sono state pubblicate tre nuove FAQ che chiariscono alcuni aspetti tecnici sulla compilazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Le precisazioni riguardano il caso di:

  • interventi eseguiti sulle parti comuni di un edificio composto da più unità immobiliari possedute da un unico proprietario;
  • interventi eseguiti su varie unità immobiliari distintamente accatastate, possedute da un unico proprietario;
  • applicazione del comma 10-bis dell’articolo 119 del Dl n. 34 del 2020, che prevede per il Superbonus un limite di spesa maggiorato per gli interventi realizzati da taluni enti (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale).

Asseverazioni e visto di conformità

In caso di Superbonus è necessario ottenere dai tecnici l’asseverazione in base agli interventi effettuati; per gli altri bonus, serve l'asseverazione della congruità delle spese sostenute.

La presentazione della comunicazione – sia per il Superbonus che per i bonus edilizi minori – richiede la presenza del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Tale visto può essere rilasciato:

  • dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro;
  • dagli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti, tenuti dalle Camere di commercio, per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria;
  • dai responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (sia CAF-dipendenti sia CAF-imprese).

Il soggetto che rilascia il visto di conformità deve verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

ATTENZIONE: Tranne che per gli interventi del bonus facciate, il visto di conformità non è necessario in caso di cessione del credito o di sconto in fattura per le opere classificate come “attività di edilizia libera” nonché per interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti su singole unità immobiliari o su parti comuni dell’edificio e se la spesa è stata sostenuta dal 12 novembre 2021.

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