Reclamo - mediazione per liti tributarie: da quando è abrogato
Pubblicato il 23 gennaio 2024
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L’abrogazione dell’istituto del reclamo - mediazione per le liti tributarie, disposta dall’articolo 2, comma 3, lettera a), del D. Lgs. n. 220/2023, opera per i ricorsi tributari di valore fino a 50mila euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a far data dal 4 gennaio 2024.
Ne discende che per i ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di cui all’art. 17-bis, del D. Lgs. n. 546/1992, in vigore fino alla medesima data.
Sono le precisazioni fornite dal ministero dell'Economia e delle Finanze nel comunicato stampa n. 13 del 22 gennaio 2024, relativo all'abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione.
Il MEF sulla decorrenza dell'abrogazione
Il MEF è intervenuto così a fare chiarezza rispetto alla decorrenza della predetta abrogazione, per come prevista dal richiamato Decreto legislativo sul processo tributario, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 gennaio 2024.
Il dubbio in merito all'effettiva decorrenza era sorto alla luce del doppio binario previsto dal Decreto per quanto riguarda l'applicazione delle nuove disposizioni.
In linea generale, infatti, è disposto che le misure siano applicabili ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024.
La maggior parte delle disposizioni, però, fa eccezione, applicandosi ai giudizi instaurati in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il ministero, come detto, ha precisato che l’abrogazione dell’istituto del reclamo - mediazione si applica ai i ricorsi tributari notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024.
Per i ricorsi notificati prima di tale data, fino quindi al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni.
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