Stop ai verbali Autovelox notificati tardivamente

Pubblicato il



Stop ai verbali Autovelox notificati tardivamente

Decorrenza del termine di notifica, indicazione precisa

I verbali di accertamento autovelox della polizia municipale devono indicare o che il termine di notifica del verbale decorre dall’accertamento, come indicato dalla legge, oppure che i termini decorrono dalla commessa violazione, salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi.

Sul punto, infatti, l'articolo 201 del Codice della strada stabilisce che "Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento”.

E’ dunque da rettificare, non essendo legittimo, il verbale di contestazione delle sanzioni per violazioni al Codice della strada rilevate a mezzo di autovelox che contenga la dicitura secondo cui la scadenza del termine di 90 giorni per la notifica decorre dalla lettura della foto da parte dell’agente di polizia.

Verbali del Comune di Milano illegittimi

Sulla scorta di questi assunti il Tar della Lombardia, con sentenza n. 1267 del 7 giugno 2017, ha accolto il ricorso promosso dall’associazione Altroconsumo contro il Comune di Milano e volto all’accertamento della illegittima prassi comunale di indicare nei verbali di accertamento delle infrazioni al Codice della Strada una dicitura errata in ordine al rispetto dei tempi di notifica dei verbali, unitamente alla violazione della predetta tempistica.

Attraverso questa prassi, il Comune, di fatto, aveva notificato numerosi verbali anche oltre i termini di legge, in particolare, nel periodo successivo al marzo 2014, coincidente con l’avvio delle rilevazioni di sette nuovi autovelox comunali.

Il ricorso è stato quindi accolto, con conseguente ordine al Comune di Milano di porre rimedio entro un termine di 90 giorni, modificando i verbali di contestazione delle sanzioni al Codice stradale.

Giurisdizione del Giudice amministrativo?

Rispetto alle specifiche contestazioni dell’Ente locale, il Tar ha ritenuto fondata l’eccezione relativa alla mancanza di giurisdizione del giudice amministrativo, ma solo con riferimento alle specifiche richieste di annullamento in autotutela di tutti i verbali di accertamento notificati oltre i 90 giorni dall'infrazione; di attuazione di una procedura per la restituzione delle somme illegittimamente incassate; di annullamento e/o immediata sospensiva, in ogni caso, di qualsivoglia procedura esecutiva e/o di riscossione coattiva basata sui verbali illegittimi notificati tardivamente; di annullamento e/o immediata sospensione delle procedure di emissione dei verbali di cui all'art. 126-bis, Cod. strada.

Tali richieste – hanno sottolineato i giudici regionali - hanno per oggetto il ritiro di atti di competenza del giudice ordinario e al di fuori dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

Diversamente, però, è stato considerato l’oggetto della prima domanda, volto all’immediata cessazione della notifica di verbali di accertamento di sanzioni amministrative oltre i 90 giorni dall'infrazione e all'immediata modifica del testo contenuto nei suddetti verbali di accertamento.

Da un lato, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sull’azione collettiva – si legge nella sentenza – è “in grado di attrarre alla giurisdizione naturale la conoscenza dei comportamenti collettivi che le sono propri, così come appartiene al giudice amministrativo l’opposizione del Comune all’annullamento dei verbali del Codice della strada da parte della Prefettura”.

Inoltre, l’attività di predisposizione della modulistica per l’azione degli uffici “non costituisce esercizio della funzione specifica alla quale si applica, bensì della più generale modalità di standardizzazione e procedimentalizzazione della funzione amministrativa, che ben può rientrare nell’alveo della giurisdizione del giudice amministrativo”.

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito