Stock option nella morsa
Pubblicato il 10 settembre 2008
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L’agenzia delle Entrate ha emesso la circolare n. 54/E/2008 con la quale fa il punto della situazione sulle novità in materia di regole fiscali e previdenziali dei piani di azionariato introdotte dalla manovra d’estate (Dl 112/08). Con il documento di prassi in oggetto, il Fisco precisa che l’abolizione del regime fiscale agevolato delle stock option è operativa dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del Dl 112/08) e interessa le azioni assegnate ai dipendenti a partire da questa data, anche se i piani sono stati deliberati precedentemente. Dunque, fino allo scorso 24 giugno era in vigore il regime secondo cui la differenza tra il valore delle azioni assegnate a dipendenti e il prezzo pagato per l’acquisto era esclusa da imposizioni fiscale e contributiva e solo al momento della rivendita si doveva pagare l’imposta sostitutiva del 12,5% sui capital gain. Le novità introdotte dal Decreto 112 e operative da giugno scorso sono le seguenti:
- l’assegnazione di azioni ai dipendenti ad un prezzo inferiore al valore di mercato fa scattare la tassazione ordinaria, progressiva e per scaglioni;
- il plusvalore realizzato concorre a formare il reddito da lavoro dipendente e sarà assoggettato a ritenuta d'acconto dal datore di lavoro;
- nella successiva vendita delle azioni, la plusvalenza realizzata dal dipendente sconterà l’imposta sostitutiva del 12,5% sul capital gain, ma tenendo conto del valore già assoggettato a tassazione.
La circolare n. 54/E ricorda, inoltre, che i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio dei piani di stock option sono esclusi dai contributi previdenziali, sempre a seguito di quanto disposto dalla legge di conversione del Dl 112/08. L’Agenzia non fornisce chiarimenti sulla nuova agevolazione contributiva non specificando se essa spetti a qualunque piano di azionariato o solo in presenza delle condizioni richieste per l’esenzione fiscale.
- ItaliaOggi, p. 31 – Stock option, uno stop retroattivo – Felicioni
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