Stereo troppo alto Ne risponde il padre
Pubblicato il 16 dicembre 2016
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La Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha confermato la condanna di un padre ex art. 659 c.p., per non aver impedito al figlio di arrecare disturbo ai vicini, mediante emissioni ad alto volume prodotte dall'impianto stereo del minore.
Emissioni percepite ben oltre il condominio
Secondo gli ermellini, in particolare, non risulta corretta l’argomentazione dei giudici dell’appello, secondo cui il fatto che sole due persone avessero denunciato le fastidiose emissioni, avrebbe potuto escludere la sussistenza del reato contestato.
Invero, precisa in proposito la Corte di legittimità, affinché sussista la contravvenzione in esame, relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo ed a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio.
Tuttavia nel caso di specie è stato provato come i rumori fossero stati percepiti ben al di là dell’ambito condominiale. In particolare, richiamando le disposizioni dei testi, la musica ad alto volume si sarebbe percepita sino ad 80 metri di distanza dal condominio.
Padre tenuto a sorvegliare Responsabile per rumori del figlio
Quanto alla responsabilità dell’imputato, oltre agli obblighi ad esso discendenti dalla qualità di proprietario ed abitante dell’appartamento da cui si sono propagate le emissioni, la Corte pone altresì in evidenza la sua posizione di garanzia in quanto esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, autore delle propagazioni rumorose. Ricorda difatti come il danno sia stato prodotto dagli apparecchi di riproduzione musicale attivati dal minore.
La fonte di tale responsabilità è dunque rinvenibile nell'art. 40, comma 2 c.p., per cui non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. E non vi è dubbio che tra gli obblighi giuridici richiamati da detta norma debba ricomprendersi anche quello discendete dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, essendo i genitori responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli, ex art. 2048 c.c.
Va infatti chiarito – conclude la Corte con sentenza n. 53102 del 15 dicembre 2016 – che da tale ultima disposizione discende uno specifico obbligo di sorveglianza che, senza escludere la concorrente responsabilità del minore nella specie ultraquattordicenne e capace di intendere e di volere, non può non radicare una respirabilità anche del genitore in tutti i casi in cui detto obbligo sia rimasto inadempiuto. Resta in ogni caso salva la possibilità – nella specie non ricorrente - di provare di non aver potuto impedire il fatto
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