Stato passivo e risultanze delle scritture contabili
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 02 settembre 2011
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La Corte di cassazione, con sentenza n. 17994 del 1° settembre 2011, ha spiegato che, anche se la posizione di terzo rivestita dal curatore nelle procedure fallimentari non consente che sia applicabile nei suoi confronti l'articolo 2709 del Codice civile - ai sensi del quale i libri e le scritture contabili delle imprese fanno prova contro l'imprenditore - con la conseguenza che tali risultanze in sé considerate non vincolano il giudice, occorre comunque ritenere che dette risultanze non possono essere considerate come totalmente irrilevanti, ben potendo e dovendo essere “oggetto di esame quali elementi indiziari in ordine all'esistenza del credito, unitamente ad altri eventuali elementi di giudizio desumibili dalle risultanze processuali già emerse ovvero eventualmente acquisibili sulla base delle richieste istruttorie che siano tempestivamente formulate e rilevanti ai fini della decisione”.
Secondo la Corte, nella specie, non poteva ritenersi irrilevante, nell'ambito della procedura di verifica dei crediti e nel conseguente giudizio di opposizione allo stato passivo di una società fallita, che nella nota integrativa, parte integrante del bilancio, risultasse, alla voce debiti, l'annotazione di un debito della società nei confronti della ricorrente srl di 466.000,00.
- ItaliaOggi, p. 28 – Debito, serve dimostrarlo - Alberici
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