Stato di adottabilità e idoneità genitoriale. Valutazione estesa al minore
Pubblicato il 02 ottobre 2017
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Malattia mentale del genitore non giustifica l’abbandono
Perché si realizzi lo stato di abbandono che giustifichi lo stato di adottabilità di un minore, devono risultare, ad esito di un rigoroso accertamento, carenze mentali ed affettive di tale rilevanza da integrare di per sé una situazione di pregiudizio per il minore, tenuto conto anche dell’esigenza primaria che questi cresca nella famiglia di origine. Esigenza che non può essere sacrificata per la semplice inadeguatezza dell’assistenza o degli atteggiamenti psicologici e/o educativi dei genitori; con la conseguenza che, ai fini della dichiarazione di adottabilità non basta che risultino insufficienze o malattie mentali dei genitori medesimi, anche se a carattere permanente. E’ invece necessario accertare se, anche in ragione di dette patologie, il genitore sia realmente idoneo a conservare la piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità e ad offrire al minore quel minimo di cure indispensabili per una equilibrata crescita psico - fisica.
Da indagare anche lo stato psichico del minore
Ciò detto, una siffatta e complessa indagine, tuttavia, non può essere compiuta solo tenendo conto dell’idoneità del genitore interessato (nella specie, il padre) ad assicurare il minimo esigibile nei confronti del figlio, senza invece estendere la valutazione alla completa relazione intra familiare e, dunque, anche allo stato psichico e comportamentale del minore.
E’ quanto afferma la Corte di Cassazione, prima sezione civile, cassando, su ricorso della tutrice provvisoria, la sentenza con cui la Corte d’appello aveva provveduto alla revoca dello stato di abbandono di una bambina, disposto in primo grado per lo stato di infermità mentale in cui versava il di lei genitore. Secondo gli Ermellini, in particolare, ha errato la Corte territoriale laddove non ha tenuto in debito conto, ai fini della sua decisione, la circostanza che la minore risultasse affetta da seri problemi psico –patologici, come i disturbi del linguaggio.
Necessario convocare la famiglia affidataria
Oltretutto, conclude la prima sezione civile con sentenza n. 22933 del 29 settembre 2017, non è stata disposta la necessaria convocazione, a pena di nullità, della famiglia affidataria nel procedimento giudiziario che vede coinvolta la minore, in virtù di espressa disposizione normativa (Legge n. 173/2015) che trova applicazione anche ai procedimenti in corso.
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