Stagista rivendica rapporto di lavoro subordinato? A lui l'onere della prova

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Stagista rivendica rapporto di lavoro subordinato? A lui l'onere della prova

Va rigettata la domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato se il prestatore non fornisce alcuna prova relativa agli indici di subordinazione, anche sussidiari.

Definitivamente confermato, dalla Cassazione, il rigetto di una domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato avanzata da un uomo che aveva svolto un periodo di tirocinio presso una Spa dopo aver frequentato un master universitario.

Lo stesso, avendo appreso che altra stagista era stata assunta a tempo determinato, aveva avanzato alla società domanda di assunzione, domanda che tuttavia era stata respinta.

Il tirocinante aveva quindi adito le vie giudiziarie rivendicando l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente.

Dopo che la Corte d'appello aveva rigettato le relative pretese ritenendo che non fosse riscontrabile alcuno degli indici rivelatori della subordinazione, per come più volte indicati dalla giurisprudenza di legittimità - quali l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, ovvero, in via sussidiaria, l'inserimento continuativo del lavoratore stesso nell'impresa, il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'assenza di rischio - il prestatore si era rivolto ai giudici di legittimità.

Indici di subordinazione non provati? Ricorso rigettato

Le relative doglianze sono state però rigettate dalla Sezione lavoro della Suprema corte, la quale, con ordinanza n. 25508 del 30 agosto 2022, ha ritenuto invece corrette le conclusioni cui era giunta la Corte di merito.

Ai fini della individuazione della natura giuridica del rapporto di lavoro - ha quindi ribadito la Cassazione - il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso anche mediante il ricorso ad elementi sussidiari.

Tali elementi devono essere individuati "in concreto" dal giudice, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto, atteso che il comportamento delle parti, posteriore alla conclusione del contratto, è elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione, ma anche ai fini dell'accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, da autonoma a subordinata. 

Per come, inoltre, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, gli indici di subordinazione sono dati da: 

  • retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
  • orario di lavoro fisso e continuativo;
  • continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
  • vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
  • inserimento nell'organizzazione aziendale.

Così, sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata.

Nella vicenda in esame, tuttavia, il ricorrente non aveva fornito alcuna prova relativa neppure agli indici sussidiari di subordinazione.

Ne conseguiva il rigetto del relativo ricorso.

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