Sport durante la malattia? No al licenziamento se l'attività favorisce la guarigione
Pubblicato il 29 agosto 2024
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Il licenziamento disciplinare è illegittimo se si prova che l'attività sportiva praticata durante la convalescenza non prolunga il periodo di inidoneità al lavoro ma anzi favorisce la guarigione.
Licenziamento illegittimo se lo sport non ritarda la guarigione
Con ordinanza n. 22712 del 23 agosto 2024, la Corte di cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata relativamente a un caso di licenziamento per giusta causa irrogato nei confronti del dipendente di una società.
Il caso esaminato
Al lavoratore, che era stato sottoposto ad un intervento chirurgico, era stato contestato di aver praticato attività sportive ritenute dal datore di lavoro incompatibili con la sua condizione di convalescenza, prolungando così il periodo di inidoneità al lavoro.
La decisione di merito
La Corte d'Appello aveva annullato il licenziamento, giudicandolo ingiustificato sulla base della documentazione medica in atti, che smentiva le accuse.
Nella specie, la Corte territoriale aveva tenuto conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro.
In tale contesto, aveva assegnato rilievo alla ripresa delle ordinarie mansioni alla scadenza dei 60 giorni di inidoneità stabiliti dal medico competente nonché a tutta la documentazione medica acquisita.
Da tale documentazione emergeva una buona evoluzione della convalescenza e la necessità di uno svolgimento di attività fisica ai fini del recupero di un adeguato tono muscolare.
Il ricorso della società datrice di lavoro
La società datrice di lavoro aveva impugnato la decisione della Corte d'Appello, deducendo dei motivi di ricorso, tutti focalizzati su presunti errori interpretativi e applicativi della legge da parte del giudice di merito.
Cassazione: licenziamento disciplinare non giustificato
La Corte di Cassazione, in primo luogo, ha ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso, che contestava l'interpretazione della lettera di contestazione disciplinare, sottolineando che la valutazione dell'interpretazione dei fatti e delle prove spetta al giudice di merito e non può essere rivista in sede di legittimità se non nei limiti di una violazione di legge, cosa che non è stata dimostrata.
La Corte ha quindi rigettato anche le ulteriori doglianze, ritenendo che la valutazione della gravità della condotta del lavoratore e della sua compatibilità con la nozione legale di giusta causa fosse stata correttamente effettuata dal giudice di merito.
Ha ribadito, in tale contesto, che le previsioni della contrattazione collettiva, pur essendo rilevanti, non vincolano il giudice nell'applicazione della nozione legale di giusta causa.
Secondo la Suprema corte, per finire, la società non aveva fornito elementi sufficienti a dimostrare la decisività della censura relativa alla domanda subordinata di conversione del licenziamento in licenziamento con preavviso.
Conclusioni
Il licenziamento per giusta causa, in definitiva, non era giustificato, in quanto il comportamento del lavoratore, valutato alla luce delle prove e delle circostanze, non configurava una grave violazione delle norme aziendali o della convivenza civile tale da legittimare il recesso immediato del datore di lavoro.
La Corte di Cassazione, ciò posto, ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro, confermando la decisione della Corte d'Appello che aveva annullato il licenziamento.
La società è stata condannata al pagamento delle spese legali e del contributo unificato, in conformità alla normativa vigente.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | Un dipendente, sottoposto a intervento chirurgico, è stato licenziato per giusta causa dopo che il datore di lavoro ha ritenuto che avesse praticato attività sportive incompatibili con la sua convalescenza, prolungando il periodo di inidoneità al lavoro. La Corte d'Appello aveva annullato il licenziamento, giudicandolo ingiustificato. |
Questione dibattuta | La legittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa, basato sull'asserita incompatibilità delle attività sportive praticate dal lavoratore durante la convalescenza e la conseguente prolungata inidoneità al lavoro. Il ricorso della società verteva su presunti errori interpretativi e applicativi della legge da parte della Corte d'Appello. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la decisione della Corte d'Appello che aveva annullato il licenziamento. La Cassazione ha ritenuto che il comportamento del lavoratore non configurasse una giusta causa di licenziamento, in quanto la condotta non era tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia necessario per la prosecuzione del rapporto di lavoro. La società è stata condannata al pagamento delle spese legali e del contributo unificato. |
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