Spiagge senza proroga automatica
Pubblicato il 15 luglio 2016
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Le disposizioni comunitarie ostano ad una normativa nazionale, come quella italiana, che preveda la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati.
Decisione Corte di Giustizia
E’ quanto discende dall'interpretazione data dalla Corte di giustizia Ue all’articolo 12, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
In proposito – hanno ancora concluso i giudici europei - l’articolo 49 TFUE osta a una previsione nazionale di proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo.
Domande di pronuncia pregiudiziale
Le precisazioni nei termini anzidetti sono contenute nella sentenza della Corte europea pronunciata il 14 luglio 2016 con riferimento a due cause riunite aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tar della Lombardia e dal Tar della Sardegna.
Tali domande sono state presentate nell'ambito di due controversie, la prima delle quali vedeva contrapposta una Srl al Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro e alla Regione Lombardia in merito alla decisione del Consorzio di negare alla società medesima il rinnovo di una concessione di cui essa beneficiava ai fini dello sfruttamento di un'area demaniale nonché alla decisione della Giunta Regionale Lombardia di assoggettare l'attribuzione delle concessioni demaniali a una procedura di selezione comparativa.
Nella seconda causa, i ricorrenti si contrapponevano al Comune di Loiri Porto San Paolo e alla Provincia di Olbia Tempio in merito alle decisioni relative all'approvazione del piano di utilizzo del litorale e all'attribuzione di concessioni di beni del demanio marittimo nonché a misure con cui la polizia municipale aveva loro ordinato di rimuovere talune attrezzature dal demanio marittimo.
Senza procedura di selezione Disparità di trattamento
In primo luogo, i giudici europei – cause riunite C-458/14 e C-67/15, sentenza del 14 luglio 2016 - hanno ricordato come l'articolo 12 della direttiva citata non può essere interpretato nel senso di consentire una proroga automatica di autorizzazioni qualora, al momento della concessione iniziale delle autorizzazioni suddette, non sia stata organizzata alcuna procedura di selezione.
Inoltre – ha continuato la Corte Ue - quando detta concessione presenti un interesse transfrontaliero certo, la sua assegnazione in totale assenza di trasparenza ad un'impresa con sede nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice “costituisce una disparità di trattamento a danno di imprese con sede in un altro Stato membro che potrebbero essere interessate alla suddetta concessione”, disparità di trattamento in linea di principio vietata dall'articolo 49 del TFUE.
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