Spese sportive dei figli nel welfare aziendale, quando l’esenzione fiscale?

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Spese sportive dei figli nel welfare aziendale, quando l’esenzione fiscale?

Con la risposta n. 144 del 3 luglio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di trattamento fiscale delle spese rimborsate dai datori di lavoro per l'attività sportiva praticata dai familiari dei dipendenti. In particolare, l'Agenzia ha specificato che tali spese possono essere escluse dal reddito di lavoro dipendente solo se le attività sono parte delle iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica. Questo significa che il rimborso erogato dall'azienda a copertura delle spese sostenute dai dipendenti per l'attività sportiva praticata dai figli, in caso di servizi diversi da quelli resi nell'ambito scolastico ed educativo, è soggetto all'IRPEF.

Il quesito

La Società istante rappresenta di aver sottoscritto in sede sindacale un accordo sul premio di risultato, dando la possibilità ai propri dipendenti di convertire, in tutto o in parte, il premio di produttività in beni e servizi previsti dal Piano di Welfare. A tal fine, l'Istante si avvale di una piattaforma web per l'erogazione dei beni e servizi che permette ai dipendenti la scelta tra un paniere variegato.

La società si è interrogata sulla possibilità di escludere dalla formazione del reddito dei dipendenti il rimborso delle spese sostenute per l'attività sportiva dei figli, resa da un'associazione sportiva.

La questione riguarda l'applicabilità dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR, che esclude dalla formazione del reddito le somme e le prestazioni erogate per servizi di educazione e istruzione a favore del lavoratore o dei suoi familiari.

La Società istante ritiene che, nonostante l'Agenzia delle Entrate in passato abbia escluso le spese per le attività sportive tra quelle rimborsabili in regime di esenzione, la recente modifica costituzionale apportata con l'articolo 1 della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1, potrebbe cambiare la situazione. Tale modifica ha aggiunto un comma all'articolo 33 della Costituzione, riconoscendo il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

Di conseguenza, secondo l'Istante, potrebbe essere possibile includere le spese per attività sportive dei figli dei dipendenti tra quelle ammesse a fruire del regime di esenzione dall'IRPEF previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR.

Rimborso spese per attività sportiva dei figli, quando rientrano nell’esenzione IRPEF

Di diverso avviso è la soluzione resa dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 144/2024.

Il parere riguarda l'applicazione del regime fiscale ai rimborsi delle spese per attività sportive svolte dai familiari dei dipendenti, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR. Questo articolo prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro per la fruizione, da parte dei familiari, di servizi di educazione e istruzione, ludoteche, centri estivi e invernali, e borse di studio.

La disposizione è stata ampliata nel 2015 per includere una gamma più ampia di servizi educativi. Tuttavia, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che i rimborsi per spese sportive non rientrano in questa esenzione, a meno che non siano parte di iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica.

Nel caso specifico, la Società ha dichiarato di voler rimborsare le spese per attività sportive dei figli dei dipendenti, svolte presso circoli sportivi, palestre o istituti scolastici, con servizi erogati da associazioni sportive. Poiché queste attività non sono parte di iniziative scolastiche, le somme rimborsate devono essere assoggettate a tassazione come reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR.

Pertanto, conclude l’Agenzia che: sono escluse dall'imposta sul reddito delle persone fisiche solo le somme relative alle spese sostenute nell'ambito di "iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica".

NOTA BENE:  Infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile dell'IRPEF i rimborsi spese per iniziative di offerta didattica. Tuttavia, il rimborso erogato dall’azienda per coprire le spese sostenute dai dipendenti per l’attività sportiva praticata dai figli, se tali servizi non sono resi nell'ambito scolastico ed educativo, è soggetto all'IRPEF. In questi casi, l'attività sportiva non è svolta nell'ambito delle "iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica" e, pertanto, le somme rimborsate dal datore di lavoro devono essere tassate ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR.

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