Spese legali a imputati assolti: in Gazzetta i criteri per ottenere i rimborsi

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Spese legali a imputati assolti: in Gazzetta i criteri per ottenere i rimborsi

Spese legali a imputati assolti: pubblicato il Decreto ministeriale Giustizia con le modalità e i criteri per l’erogazione dei rimborsi. Per le sentenze divenute irrevocabili nel 2021, le istanze potranno essere presentate, via telematica, a partire dal 1° marzo e fino al 30 giugno 2022.

Chi può richiedere il rimborso e come? Le indicazioni del Ministero Giustizia

E' approdato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 20 gennaio 2022, l'atteso decreto con cui il ministero della Giustizia ha definito i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi di cui all'articolo 1, comma 1015, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

Si tratta dei rimborsi delle spese legali previsti in favore degli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato.

Per tali finalità, si rammenta, è stato istituito, presso il ministero della Giustizia, apposito Fondo, con dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, accessibile per le sentenze divenute irrevocabili a far data dal 1° gennaio 2021.

In primo luogo, tra le definizioni contenute nel provvedimento si segnalano quelle di:

  • imputato assolto: il soggetto assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, per tutti i capi di imputazione a lui contestati, con le formule perché "il fatto non sussiste", perché "non ha commesso il fatto" o perché "il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato", escluso il caso in cui quest'ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione;
  • rimborso delle spese legali: indennità erogabile, a valere sul Fondo, nei limiti dell'importo di euro 10.500,00 e comunque delle risorse disponibili, in favore dei richiedenti;
  • spese legali: le spese sostenute dall'imputato esclusivamente per remunerare l'avvocato che lo ha assistito.

Fondo per il rimborso delle spese legali: requisiti di accesso

L'art. 2 del Decreto illustra, nel dettaglio, quali siano i requisiti di accesso al rimborso delle spese legali.

Si prevede, così, che tutti i soggetti destinatari di una sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 129 del c.p.p. o dell'art. 530 del medesimo codice, hanno facoltà di accesso al "Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti", alle seguenti condizioni e limiti:

  • la pronuncia di assoluzione non deve essere intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell'imputazione;
  • il rimborso è escluso nel caso di assoluzione da uno o alcuni capi d’imputazione ma condanna per altri o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;
  • l'imputato assolto non deve aver beneficiato, nel medesimo procedimento, del gratuito patrocinio;
  • l'imputato  assolto non deve aver ottenuto, nel medesimo procedimento, la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite;
  • l'imputato assolto non deve aver diritto al rimborso delle spese legali dall'eventuale ente da cui dipende;
  • l'istanza deve riguardare una sentenza divenuta irrevocabile nell'anno precedente a quello della sua presentazione.

Ogni istanza di rimborso può essere accolta solo fino all'importo massimo di euro 10.500,00.

Domande di rimborso: modalità e termini di presentazione

L'istanza di accesso al Fondo potrà essere presentata dal richiedente solo via telematica, tramite apposita piattaforma online, accessibile dal sito del ministero della Giustizia mediante le credenziali SPID di livello due.

Il termine di presentazione è il 31 marzo dell'anno successivo a quello in corso alla data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione: dopo tale termine, le istanze non saranno esaminate.

Con riferimento, però, alle sentenze divenute irrevocabili nell'anno 2021, le istanze potranno essere presentate - come anticipato - a partire dal 1° marzo 2022 e fino al 30 giugno 2022.

La domanda dovrà essere inoltrata personalmente dall'imputato o, in caso di imputati minorenni o incapaci, dal titolare della responsabilità genitoriale o della rappresentanza legale; in caso di morte dell'interessato, la domanda potrà essere avanzata da uno degli eredi nell'interesse degli aventi diritto alla successione.

Nell'istanza, devono essere indicati i dati anagrafici del richiedente e tutta una serie di dati e attestazioni relative al processo penale, comprese le coordinate del conto corrente presso cui l'interessato intende ricevere il rimborso nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o semplice, ove si intende ricevere tutte le comunicazioni relative all'istanza.

Documenti da allegare alle istanze

Alla domanda vanno allegati:

  • copia del documento di identità ed eventuale documentazione attestante la rappresentanza legale dell'imputato assolto, se persona diversa dal richiedente;
  • copia conforme della sentenza di assoluzione, corredata dal certificato di passaggio in giudicato, rilasciati dalla competente cancelleria;
  • copia conforme dell'atto con il quale è stata esercitata l'azione penale;
  • documentazione comprovante la nomina del legale;
  • fatture emesse dal professionista legale nominato difensore, recante esplicita ed inequivoca indicazione della causale, nonché quietanza del pagamento ricevuto;
  • parere di congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati;
  • documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della prestazione professionale tramite bonifico bancario;
  • documentazione comprovante il reddito dichiarato.

Nel decreto, viene spiegato che il Ministero effettuerà un controllo sulla corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto emerso dalla documentazione allegata, tramite proprio personale o avvalendosi del personale di Equitalia giustizia Spa.

Completata la verifica, verrà approvato l'elenco delle istanze che possono essere accolte, con indicazione, per ognuna, dell'importo rimborsabile.

Le domande accolte verranno quindi pubblicate nell'apposita piattaforma digitale e, decorsi quindici giorni, verrà ordinata l'emissione del conseguente mandato di pagamento.

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