Spese legali a imputato assolto, professionisti con esonero contributi
Pubblicato il 04 gennaio 2021
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Tra le misure contenute nella nuova Legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020) si segnala la novità, di particolare rilievo, che dispone il rimborso delle spese legali per gli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato.
L’intervento è contenuto nei commi da 1015 a 1022 dell’art. 1 della Legge e si sostanzia, in primo luogo, nell’istituzione, nello stato di previsione del ministero della Giustizia, di un fondo per il rimborso delle spese legali sostenute dagli imputati assolti, con una dotazione di 8 milioni di euro a decorrere dal 2021.
Rimborso a imputato definitivamente assolto
All’imputato che, a seguito di un processo penale, sia stato definitivamente assolto ex art. 530 c.p.p. – ossia perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato - viene quindi riconosciuto un rimborso delle spese legali per un massimo di 10.500 euro.
Detto rimborso potrà essere corrisposto in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo alla definitiva assoluzione e non concorrerà alla formazione del reddito.
Rimborso spese legali: presupposti e casi di esclusione
Per ottenere il rimborso occorrono:
- la fattura del difensore, con indicazione dell’avvenuto pagamento;
- il parere di congruità dei compensi indicati nella parcella, emesso dal consiglio dell’ordine degli avvocati competente;
- copia della sentenza di assoluzione, con attestazione della cancelleria circa la sua irrevocabilità.
Niente rimborso, invece, nei seguenti casi:
- assoluzione da uno o alcuni capi d’imputazione ma condanna per altri;
- estinzione del reato per amnistia o prescrizione;
- depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.
Attraverso un DM giustizia, che dovrà essere emanato di concerto con il ministro dell’Economia, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, verranno definiti i criteri per l’erogazione dei rimborsi, e ciò, tenendo conto del numero dei gradi di giudizio cui l’imputato è stato sottoposto e della durata complessiva del processo.
Il rimborso – viene infine specificato - può essere erogato solo in relazione a sentenze di assoluzione divenute definitive dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio.
Professionisti: esonero dal pagamento di contributi previdenziali
Nel testo della legge di Bilancio è contenuto anche l’esonero, per il 2021, dal pagamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e del personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza. La misura è volta a ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ricompresi, tra i lavoratori autonomi, anche i liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza private.
A tale fine, è istituito un Fondo per l’esonero dal pagamento dei contributi istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro.
L’esonero non riguarda i premi e i contributi previsti per l’assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, il beneficio è subordinato a determinati requisiti, relativi al reddito e al calo del fatturato o dei corrispettivi: percezione, nel periodo d’imposta 2019, di un reddito complessivo non superiore a 50mila euro e calo del fatturato o dei corrispettivi, nell’anno 2020, non inferiore al 33 % rispetto a quelli dell’anno 2019.
I criteri e le modalità di attuazione della misura - contenuta nel comma 20 dell’art. 1 - sono demandati ad uno o più decreti ministeriali.
Eredità vacanti e demanio
Ai commi 1008 e 1009 dell’art. 1, si prevede, infine, che all’Agenzia del demanio venga affidata la gestione e valorizzazione, in aggiunta agli immobili, anche dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali, relativi alle eredità giacenti di cui all’articolo 586 del codice civile situati nel territorio nazionale.
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