Spese di lite a carico del Fisco se la cartella è incompleta

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Spese di lite a carico del Fisco se la cartella è incompleta

E’ stato accolto, dalla Suprema corte, il ricorso promosso da un contribuente contro il capo di una sentenza afferente le spese di lite.

La Commissione tributaria regionale, in particolare, nell’annullare una cartella di pagamento notificata all’interessato a motivo della non completezza della medesima, aveva tuttavia compensato le spese del giudizio tra le parti.

Rispetto alla cartella in contestazione, i giudici di merito avevano vanamente chiesto l’esibizione dell’originale in giudizio, ma l’Agenzia di riscossione non aveva mai allegato il documento nella sua completezza, per cui era stato concluso che le eccezioni e deduzioni sollevate dal contribuente fossero fondate e quindi, meritevoli di accoglimento.

Il deducente si era rivolto ai giudici di legittimità lamentando, sul punto della compensazione delle spese di lite, una violazione e falsa applicazione della legge nonché del principio del divieto di abuso del processo posto che la parte contribuente aveva, fin dal primo grado del processo, lamentato l’incompletezza e la non intellegibilità dell’atto.

Spese giudiziali compensate, no a motivazione generica

Doglianza, questa, giudicata fondata dalla Corte di cassazione (ordinanza n. 21178 del 2 ottobre 2020): in tema di spese giudiziali – hanno precisato gli Ermellini - le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della concreta controversia decisa.

Non può infatti ritenersi sufficiente il mero riferimento alla “natura processuale della pronuncia”, motivazione generica che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento.

E secondo la Corte, nella sentenza impugnata era stata fornita una motivazione vuota e meramente apodittica sul perché, di fronte a una piena ed esclusiva soccombenza dell’Agenzia di riscossione, fossero state tuttavia compensate le spese. Segnatamente, i giudici di merito avevano concluso: “il Collegio ritiene di compensare le spese di giudizio tra le parti, tenuto conto della materia del contendere e delle rispettive tesi difensive” .

La sentenza della CTR, ciò posto, è stata cassata dai giudici di Piazza Cavour, con rinvio per una nuova decisione sulle spese di lite, comprese quelle del giudizio di legittimità.

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