Cuneo contributivo: aumento dell’esonero IVS dal mese di luglio

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Cuneo contributivo: aumento dell’esonero IVS dal mese di luglio

L’art. 39, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, prevede l’aumento a decorrere dal 1° luglio 2023 dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023

L’esonero contributivo spetta a tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati a condizione che vengano rispettati i seguenti limiti di retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nella misura di:

  • 2 punti percentuali se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccede l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  • 3 punti percentuali se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

NOTA BENE: L’esonero non è previsto per i rapporti di lavoro domestico.

Periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023

Il decreto lavoro ha previsto l’innalzamento del 4% delle misure percentuali dell’esonero contributivo IVS, sicché la misura, nel secondo semestre 2023, sarà pari a:

  • 6 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di euro 2.692;
  • 7 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di euro 1.923.

Tredicesima mensilità

L’aumento delle predette misure percentuali non trova applicazione ai fini della tredicesima mensilità.

Nel caso in cui la tredicesima mensilità venga corrisposta in unica soluzione nel mese di competenza dicembre 2023, il datore dovrà applicare:

  • l’esonero di 2 punti percentuali a condizione che l’importo della stessa non ecceda i 2.692 euro;
  • l’esonero di 3 punti percentuali a condizione che l’importo della stessa non ecceda i 1.923 euro.

Nel caso in cui la tredicesima venga corrisposta mensilmente, al singolo rateo si applicherà:

  • l’esonero di 2 punti percentuali a condizione che l’importo dello stesso non ecceda i 224 euro;
  • l’esonero di 3 punti percentuali a condizione che l’importo dello stesso non ecceda i 160 euro.

Quattordicesima mensilità

L’esonero contributivo previsto dall’1, comma 281, legge 29 dicembre 2022, n. 197, come innalzato dall’art. 39, comma 1, Decreto Lavoro, per i periodi di competenza da luglio a dicembre 2023, è applicabile anche sulla quattordicesima mensilità solo laddove la retribuzione complessiva della mensilità di competenza – data dalla somma delle competenze del mese di riferimento e della quattordicesima mensilità – sia:

  • inferiore a 2.692 euro (6%);
  • inferiore a 1.923 euro (7%).

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