Sostegni bis. Trattamenti d’integrazione salariale dopo l’era Cigo/Covid

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Sostegni bis. Trattamenti d’integrazione salariale dopo l’era Cigo/Covid

Lo scorso 30 giugno è cessata, per la generalità dei datori di lavoro, la possibilità di ricorrere agli interventi di integrazione salariale con causale “COVID–19”. Ma altri strumenti in materia sono stati previsti dalla legge di conversione del DL n. 73/2021 (Sostegni-bis), nonché dal DL n. 99/2021 (abrogato, ma i cui effetti sono stati salvati dalla L. n. 106/2021) e dal nuovo DL n. 103/2021.

Le indicazioni sono contenute nella consistente circolare INPS n. 125 del 9 agosto 2021.

Trattamento Cigs ex DL Sostegni bis, art. 40

L’articolo 40, comma 1, DL n. 73/2021, prevede, per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, un particolare trattamento di CIGS in deroga agli artt. 4 e 21 del Dlgs. n. 148/2015.

A beneficiarne sono tutti i datori di lavoro in argomento, a prescindere dalle dimensioni dell’organico aziendale, dunque, anche quelli occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente alla presentazione della domanda.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale viene riconosciuto:

  • se è stato registrato, nel primo semestre del 2021, un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019;
  • se sono stati sottoscritti accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa dei dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (26 maggio 2021), finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività successivamente all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La misura può essere richiesta per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021. Non si applicano, stabilisce la norma, i limiti complessivi di durata previsti dall’articolo 4 del Dlgs n. 148/2015.

I datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale e non è necessario inoltrare domanda.

Il recupero delle somme anticipate dai datori di lavoro sarà effettuato attraverso il sistema del conguaglio contributivo.

Trattamento di integrazione per sospensione attività dal 1° luglio

L’art. 40, comma 3, DL n. 73/2021, esonera dal pagamento del contributo addizionale, fino al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria, nonché a quelli - sempre appartenenti al settore industriale - che, in relazione al requisito occupazionale (media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento), rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda CIGO o CIGS, ex artt. 11 e 21 del Dlgs. 148/2015.

L’Inps chiude la porta ai datori di lavoro destinatari unicamente della disciplina in materia di CIGS.

Per quanto riguarda il periodo di copertura del trattamento in parola, la circolare n. 125/2021 specifica che potrà essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° luglio 2021, ovvero dal 28 giugno 2021. Pertanto, l’accesso alla misura, senza obbligo di versamento del contributo addizionale a far tempo dal 28 giugno 2021, spetta esclusivamente ai datori di lavoro cui siano state interamente autorizzate, fino al 27 giugno 2021, le 13 settimane di trattamenti con causale “COVID-19 DL 41/21”.

Diversamente, l’accesso alla CIGO senza obbligo di versamento del contributo addizionale sarà ammesso a far tempo dal 1° luglio 2021, o da data successiva, e fino al 31 dicembre 2021.

Termini di trasmissione delle domande

Con riferimento all’invio delle domande di cassa integrazione ordinaria relative a sospensioni/riduzioni di attività decorrenti dal 28 giugno 2021 e dal luglio 2021”, il tempo a disposizione non è molto, dovendo essere trasmesse entro il 31 agosto 2021.

Altre misure

Dall’articolo 40-bis del Sostegni bis emerge un possibile trattamento di CIGS in deroga per i datori di lavoro di cui all’art. 8, comma 1, DL n. 41/2021, che non possono fare ricorso ai trattamenti di integrazione salariale ex Dlgs. n. 148/2015 (coloro che hanno raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile).

Questo strumento può avere una durata massima di 13 settimane fruibili nel periodo dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021. Anche in questo caso è escluso il pagamento del contributo addizionale.

Infine, la circolare n. 125/2021 si occupa:

- della proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività delle aziende operanti nel settore aereo;

- del nuovo periodo di CIGO, connesso all’emergenza COVID-19, in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021 (presentazione delle domande entro il 31 agosto 2021).

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