Sospensione termini processuali
Autore: Eleonora Mattioli
Pubblicato il 25 luglio 2016
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Dal primo al 31 agosto restano sospesi di diritto i termini processuali, non solo per le giurisdizioni ordinaria ed amministrativa, ma anche per quella tributaria.
Ne deriva che nel calcolo dei termini processuali non vanno considerati i giorni compresi in detto arco temporale.
Processo tributario
Alcune precisazioni, in particolare, per quanto concerne il processo tributario:
- La sospensione in questione ha valenza sia per la notifica dell’atto alla controparte, sia per il deposito presso le segreterie delle commissioni tributarie;
- Se nel termine per impugnare un atto impositivo o una sentenza - di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica - è compreso il mese di agosto, la scadenza per la proposizione del ricorso slitta di 31 giorni. Detta sospensione vale per l’impugnazione di tutti gli atti tributari (avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione ai fini dell’Iva o dell’imposta di registro, atti di recupero del credito di imposta e cartelle di pagamento);
- La sospensione feriale non vale, in via generalizza, per la scadenza del termine di pagamento degli atti impositivi.
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