Sospensione estiva, le cartelle vanno pagate

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Sospensione estiva, le cartelle vanno pagate

La pausa estiva non tocca il pagamento delle cartelle esattoriali, che vanno saldate entro 60 giorni dalla notifica anche se la data ultima cade tra il 1º e il 31 agosto; mentre, per la proposizione del ricorso contro la cartella (rapporto giurisdizionale) la pausa estiva vale.

La sospensione interessa le date del procedimento di reclamo/mediazione, mentre non interessa le scadenze:

  • per la notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento;
  • per i termini delle fasi cautelari del processo.

Atti impositivi

Dunque, la cartella va pagata entro 60 giorni dalla notifica senza considerare la pausa estiva.

Invece, per gli avvisi di accertamento, per gli avvisi bonari e la liquidazione della tassazione separata la pausa va calcolata.

Pausa estiva per il contenzioso tributario

I termini processuali sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 31 agosto e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (articolo 1, legge 742/69, come modificato dalla legge n. 162 del 2014 che ha ridotto il periodo di sospensione feriale dei termini che in precedenza, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 742/1969, durava fino al 15 settembre).

Tra i termini sospesi del contenzioso tributario, anche in caso di interruzione del processo, si ricordano:

  • il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato – articolo 21, Dlgs 546/1992);
  • il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente (30 giorni dalla proposizione del ricorso – articolo 22, Dlgs 546/1992);
  • il termine per la costituzione in giudizio della parte resistente (60 giorni dalla notifica del ricorso – articolo 23, Dlgs 546/1992);
  • i termini di impugnazione delle sentenze (60 giorni dalla notifica o, in mancanza, 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza – articolo 51 e articolo 38, comma 3, Dlgs 546/1992);
  • i termini per il deposito di documenti, di memorie e di brevi repliche (rispettivamente 20, 10 e 5 giorni liberi prima della data di trattazione – articolo 32, Dlgs 546/1992 - il computo va effettuato a ritroso).

Per i calcoli del decorso del termine, due considerazioni:

  • se inizia durante il periodo di sospensione, l'avvio è differito alla fine del periodo (in caso di notifica di un avviso di accertamento il 6 agosto, il conteggio dei 60 giorni per l’impugnazione dell’atto inizia il 1° settembre);
  • se inizia prima dell’avvio del periodo di sospensione, è sospeso nel corso del periodo feriale e riparte alla fine dello stesso (per un avviso di accertamento notificato il 25 luglio, i 60 giorni per l’impugnazione vanno calcolati tenendo conto dei sei giorni tra il 26 e il 31 luglio, della sospensione 1°-31 agosto, e dei 54 giorni che vanno dal 1° settembre al 24 ottobre).
Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 14 luglio 2018 - Avvisi bonari per omessi o insufficienti versamenti. Dichiarazione 2017, periodo d'imposta 2016 - A. Lupoi

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