Sorveglianza sanitaria, regole ad hoc per lavoratori fragili
Pubblicato il 07 settembre 2020
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Misure di sorveglianza sanitaria ad hoc per le lavoratrici ed i lavoratori “fragili” al COVID-19. In particolare, deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da Coronavirus, in presenza di patologie con scarso compenso clinico come malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche, con documentazione medica attestante la relativa patologia.
A specificarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 13 del 4 settembre 2020.
Sorveglianza sanitaria, quando un lavoratore è considerato “fragile”?
Il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.
Sorveglianza sanitaria, espletamento della visita medica
Le eventuali richieste di visita medica dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnostica, a supporto della valutazione del medico competente.
Anche laddove i datori di lavoro, ai sensi dell’art. 18, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, dovrà essere assicurata al lavoratore la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da COVID-19, in presenza di patologie con scarso compenso clinico.
In quest’ultimo caso, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di nominare comunque il medico competente, in base alla valutazione del rischio, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, il datore di lavoro potrà invitare il lavoratore a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali:
- l’INAIL, che ha attivato una procedura specifica per tale tutela, avvalendosi delle proprie strutture territoriali;
- le aziende sanitarie locali;
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro della università.
Sorveglianza sanitaria, contenuti del giudizio medico-legale
Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato di emettere il giudizio, che consiste in una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative all’integrazione del documento di valutazione del rischio, in particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate del Protocollo condiviso del 24 aprile 2020.
All’esito di tale valutazione, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da COVID-19, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
Sorveglianza sanitaria, come organizzare le visite mediche?
La programmazione delle visite mediche dovrà continuare ad essere organizzata in modo tale da evitare l’assembramento, ad esempio nell’attesa di accedere alla visita stessa, affinché non si presentino alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.
Possono ancora essere differibili, previa valutazione del medico incaricato, anche in relazione all’andamento epidemiologico territoriale:
- la visita medica periodica;
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente.
- edotto.com – Edicola del 4 agosto 2020 - Sorveglianza sanitaria, definita la tariffa per la prestazione – Bonaddio
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