Somministrazione, quali opportunità per le aziende dopo il Decreto Lavoro?

Pubblicato il



Somministrazione, quali opportunità per le aziende dopo il Decreto Lavoro?

Meno vincoli dal Decreto Lavoro per le aziende che intendano ricorrere alla somministrazione di lavoro per incrementare il proprio organico aziendale.

Le nuove opportunità, e le relative modalità applicative della nuova normativa introdotta dal D.L. n. 48/2023, sono illustrate dal Ministero del lavoro nella circolare n. 9 del 9 ottobre 2023, già oggetto dell’articolo “Lavoro a tempo determinato: linee guida del Ministero del lavoro” per quanto riguarda la disciplina delle causali, delle proroghe e dei rinnovi dei contratti a termine.

Vediamo ora, invece, cosa cambia nella disciplina della somministrazione di lavoro.

Apprendisti in somministrazione: esclusione dai limiti percentuali

Con l’evidente scopo di incentivare l’assunzione di apprendisti in somministrazione, il comma 1-quater dell’art. 24 del Decreto Lavoro modifica l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 escludendo i lavoratori somministrati assunti dall’agenzia per il lavoro con contratto di apprendistato dal computo del limite del 20% dell’organico stabile previsto, in via in generale, nella somministrazione a tempo indeterminato.

Le aziende possono, in tal modo, reclutare apprendisti in somministrazione in modo più agevole, restando la parte burocratica del contratto (molto spesso farraginosa e per questo disincentivante per i datori di lavoro soprattutto per i contratti di apprendistato di primo e terzo livello) in capo alle agenzie per il lavoro.

Altre categorie escluse dai limiti quantitativi

Con l’obiettivo di assicurare maggiori occasioni di occupazione a soggetti che si trovano in condizioni di svantaggio, sempre al comma 1 dell’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015 viene aggiunto un nuovo periodo che esclude espressamente l’applicabilità di limiti quantitativi per i lavoratori disoccupati che fruiscono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali.

Più ampia è poi una seconda categoria che non rientra nei limiti quantitativi previsti in via generale, quella dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dell’art. 2, numeri 4 e 99, del Regolamento (UE) n. 651/2014, individuati dal decreto ministeriale del 17 ottobre 2017.

Ai sensi di tale decreto sono svantaggiati i lavoratori per i quali ricorra, in via alternativa, una delle seguenti condizioni:

  • siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • abbiano un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
  • non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • abbiano superato i 50 anni di età;
  • siano adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
  • siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% quella esistente in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
  • appartengano a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Sono, invece, lavoratori molto svantaggiati i soggetti privi da almeno ventiquattro mesi di un impiego regolarmente retribuito e quelli che, privi da almeno dodici mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie sopra indicate.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito