Somministrazione, quali opportunità per le aziende dopo il Decreto Lavoro?
Pubblicato il 12 ottobre 2023
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Meno vincoli dal Decreto Lavoro per le aziende che intendano ricorrere alla somministrazione di lavoro per incrementare il proprio organico aziendale.
Le nuove opportunità, e le relative modalità applicative della nuova normativa introdotta dal D.L. n. 48/2023, sono illustrate dal Ministero del lavoro nella circolare n. 9 del 9 ottobre 2023, già oggetto dell’articolo “Lavoro a tempo determinato: linee guida del Ministero del lavoro” per quanto riguarda la disciplina delle causali, delle proroghe e dei rinnovi dei contratti a termine.
Vediamo ora, invece, cosa cambia nella disciplina della somministrazione di lavoro.
Apprendisti in somministrazione: esclusione dai limiti percentuali
Con l’evidente scopo di incentivare l’assunzione di apprendisti in somministrazione, il comma 1-quater dell’art. 24 del Decreto Lavoro modifica l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 escludendo i lavoratori somministrati assunti dall’agenzia per il lavoro con contratto di apprendistato dal computo del limite del 20% dell’organico stabile previsto, in via in generale, nella somministrazione a tempo indeterminato.
Le aziende possono, in tal modo, reclutare apprendisti in somministrazione in modo più agevole, restando la parte burocratica del contratto (molto spesso farraginosa e per questo disincentivante per i datori di lavoro soprattutto per i contratti di apprendistato di primo e terzo livello) in capo alle agenzie per il lavoro.
Altre categorie escluse dai limiti quantitativi
Con l’obiettivo di assicurare maggiori occasioni di occupazione a soggetti che si trovano in condizioni di svantaggio, sempre al comma 1 dell’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015 viene aggiunto un nuovo periodo che esclude espressamente l’applicabilità di limiti quantitativi per i lavoratori disoccupati che fruiscono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali.
Più ampia è poi una seconda categoria che non rientra nei limiti quantitativi previsti in via generale, quella dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dell’art. 2, numeri 4 e 99, del Regolamento (UE) n. 651/2014, individuati dal decreto ministeriale del 17 ottobre 2017.
Ai sensi di tale decreto sono svantaggiati i lavoratori per i quali ricorra, in via alternativa, una delle seguenti condizioni:
- siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- abbiano un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- abbiano superato i 50 anni di età;
- siano adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% quella esistente in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- appartengano a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.
Sono, invece, lavoratori molto svantaggiati i soggetti privi da almeno ventiquattro mesi di un impiego regolarmente retribuito e quelli che, privi da almeno dodici mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie sopra indicate.
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