Somministrati. Termini più ampi per le CO se lo prevede la contrattazione collettiva
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 23 novembre 2012
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Riguardo all’applicabilità del regime sanzionatorio previsto per la mancata o non corretta comunicazione periodica ai sindacati aziendali dei contratti di somministrazione, Federalberghi si rivolge al ministero del Lavoro per sapere se nel caso di mancato o non corretto assolvimento del suddetto obbligo trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro.
Il Ministero, già con nota 37/12187 del 3 luglio 2012 era intervenuto su tale argomento, sostenendo che la sanzione va applicata se l’adempimento non viene espletato entro il 31 gennaio di ogni anno in relazione ai contratti sottoscritti l’anno precedente.
Ora, si aggiunge una ulteriore precisazione. Se il contratto collettivo prevede un termine diverso, la sanzione va collegata a questo diverso termine. In altre parole, la data individuata nella nota di luglio “non esclude che la contrattazione collettiva possa individuare un termine che vada oltre quello del 31 gennaio; in tal caso, la disposizione contrattuale opererà quale “scriminante” ai fini della applicazione del regime sanzionatorio indicato”. Ne consegue che la sanzione può essere applicata se la comunicazione in questione non viene effettuata entro il termine del 31 gennaio oppure entro il più ampio termine individuato dal contratto collettivo applicato.
La precisazione è fornita con nota interpello n. 36/2012 del 22 novembre.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 28 - Brevi Dal lavoro - La comunicazione ogni 12 mesi o più
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