Soggetto non identificato in Italia, come regolarizzare il debito Iva

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Soggetto non identificato in Italia, come regolarizzare il debito Iva

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 253 del 17 marzo, fornisce alcuni chiarimenti in merito alle modalità di versamento dell’Iva relativa ad annualità precedenti da parte di un soggetto non identificato in Italia.

ATTENZIONE: In estrema sintesi, secondo l’Agenzia, il soggetto passivo non identificato nel territorio dello Stato non può avvalersi del regime OSS (One Stop Shop) per regolarizzare il debito IVA relativo alle prestazioni di servizi elettronici realizzati nel periodo antecedente all’entrata in vigore dello stesso, in data 1° luglio 2021.

Il caso è stato sollevato da una società stabilità nella UE che offre ai propri clienti, business e privati, servizi di organizzazione e implementazione di strutture informatiche.

La stessa riferisce di aver erroneamente qualificato tali servizi come “generici”, invece che come “servizi elettronici”, assoggettandoli a IVA nel proprio Stato di stabilimento.

La società, infatti, ha ritenuto applicabile alle prestazioni di servizi elettronici erogate ai clienti privati l'articolo 45 della direttiva IVA secondo il quale ''il luogo delle prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica''.

Resasi conto dell’errore commesso per il periodo dal 2016 al 2021, l’istante chiede di conoscere le modalità da seguire per liquidare in Italia l'IVA dovuta per le prestazioni di servizi elettronici rese ai committenti non soggetti passivi per il periodo 2016-2021. Chiede, inoltre, l’autorizzazione a pagare l’Imposta dovuta mediante la prossima dichiarazione OSS, tramite il relativo Portale in modo da evitare di registrarsi in Italia per l'effettuazione dei predetti adempimenti.

Regimi OSS/iOSS, semplificazioni per l’identificazione dei soggetti passivi IVA

Nella risposta n. 253/2023, l’Agenzia ricorda che il Dlgs n. 42 del 31 marzo 2015, recependo la direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio, ha voluto avvicinare il più possibile la tassazione dei servizi al luogo del consumo, così che con riferimento ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e quelli forniti per via elettronica (servizi “TTE”) il luogo delle prestazioni si consideri quello in cui le società sono stabilite.

Dal 1° gennaio 2015 è stato reso operativo lo speciale regime Mini One Stop Shop (MOSS) per agevolare gli adempimenti di coloro che effettuavano prestazioni di servizi TTE nei confronti di committenti non soggetti passivi di imposta domiciliati nell'Unione europea, consentendo loro di identificarsi in un unico Stato membro per quanto riguarda gli adempimenti connessi all’IVA sui suddetti servizi.

Successivamente, con il DLgs. 83/2021 le misure originariamente previste per i soli servizi TTE sono state adottate anche nell’ambito dell’e-commerce transfrontaliero B2C.

Dal 1° luglio 2021, poi, il sistema MOSS è stato sostituito dai regimi OSS e IOSS (Import One Stop Shop).

Grazie all'ampliato sportello unico, che comprende ora i regimi c.d. ''OSS'' (One Stop Shop) e ''iOSS'' (import One Stop Shop) risulta, quindi, possibile dichiarare e versare l'imposta dovuta nel solo Stato membro di registrazione/identificazione relativamente alle forniture transfrontaliere di beni e servizi.

Soggetto non identificato, versamento dell'IVA relativa ad annualità precedenti

Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ricorda che con riferimento agli adempimenti gravanti sul soggetto passivo che intende avvalersi dei predetti regimi OSS/iOSS, l’articolo 57 del Regolamento Ue 282/2011, prevede che “Se un soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione che intende avvalersi del regime non UE o del regime UE, tale regime speciale si applica a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo”.

NOTA BENE: La decorrenza temporale fissata per l'operatività dei regimi speciali è, quindi, definita in maniera precisa. L'adesione dispiega i propri effetti dall'inizio del trimestre successivo all'iscrizione al portale. Unica eccezione riguarda la prima operazione rilevante ai fini dei suddetti regimi, per la quale è ammessa la fruizione “anticipata”.

Ciò vuol dire che non è possibile far decorrere retroattivamente l’iscrizione al portale OSS.

Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate non ritiene percorribile la richiesta della Società di utilizzare il regime OSS per regolarizzare il debito IVA relativo alle prestazioni di servizi elettronici rese nel periodo 2016-2021 a privati consumatori stabiliti nello Stato.

Tuttavia, dato che alle violazioni commesse nell'ambito del regime speciale MOSS si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, si ritiene ammissibile che il soggetto passivo non residente, con riferimento alle operazioni effettuate nel territorio nazionale, possa sanare l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale, nonché l'omesso o tardivo versamento dell'IVA avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Ai fini della regolarizzazione della violazione commessa, dunque, il soggetto passivo non residente dovrà versare l'imposta allo Stato di identificazione, mentre gli interessi e le sanzioni ridotte, calcolati sulla parte di imposta dovuta per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato, direttamente all'Italia, quale Stato membro di consumo.

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