Regimi IVA OSS e IOSS, vantaggi, ambito applicativo e registrazione. Tutto nelle Faq Entrate

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Regimi IVA OSS e IOSS, vantaggi, ambito applicativo e registrazione. Tutto nelle Faq Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet, nella sezione dedicata alle imprese, sotto forma di 20 FAQ, i chiarimenti ai dubbi più frequenti circa l’applicazione dei nuovi regimi speciali IVA OSS e IOSS.

In data 1° febbraio 2022, l’Agenzia ha aggiornato una di queste risposte concernenti il regime IOSS: la Faq che fa riferimento alle modalità di registrazione da parte dei soggetti extra Ue.

Si tratta di due regimi opzionali, entrati in vigore il 1° luglio 2021, che introducono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni:

  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;

  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;

  • vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;

  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Il precedente regime MOSS, dunque, è confluito nei due nuovi regimi opzionali e i soggetti iscritti al MOSS alla data del 30 giugno 2020 sono stati automaticamente registrati al nuovo sistema OSS a partire dal 1° luglio 2021.

Nelle risposte alle domande più frequenti sul tema, l’Agenzia delle Entrate ha seguito una sequenza logica, partendo dalle nozioni più generali (cosa sono l’Oss e lo IOSS, quali i vantaggi offerti dai due regimi, chi può accedervi), fino ad arrivarne a specificare gli aspetti più operativi, corredando il tutto con esempi pratici.

Vediamo alcuni dei chiarimenti resi.

Cosa sono l’OSS e lo IOSS

Il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop - OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà, poi, alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE”.

Possono accedere al regime UE:

  • i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche;

  • i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. I soggetti Extra-ue, privi di stabile organizzazione, che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato devono nominare un rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime.

Il regime UE include:

  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;

  • vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;

  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Viceversa, possono fare ricorso al regime non UE esclusivamente i soggetti passivi (fornitori) non stabiliti nell'UE, ossia soggetti passivi che non hanno stabilito la sede della propria attività economica e che non dispongono di una stabile organizzazione nell'UE.

Il regime non UE include tutte le prestazioni di servizi (compresi i servizi TTE) con luogo di prestazione nell'UE effettuate dai suddetti soggetti passivi a favore di persone che non sono soggetti passivi (consumatori). Se il fornitore sceglie di far ricorso al regime non UE, deve utilizzare tale regime per dichiarare e versare l'IVA per tutte queste prestazioni di servizi B2C nell'UE.

Lo sportello unico delle importazioni (Import One Stop Shop – IOSS) è un regime speciale applicabile alle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi, purché si tratti di importazioni di modico valore, cioè di cessioni di valore unitario inferiore ad euro 150,00.

I vantaggi di utilizzare i regimi OSS e IOSS

I vantaggi di utilizzare questi due regimi opzionali di sportello unico sono sicuramente legati alla semplificazione dell’assolvimento dell’IVA in relazione ad alcune tipologie di operazioni.

A beneficiarne sono le imprese che vendono beni o forniscono servizi ai consumatori finali in tutta l'UE e che grazie ai due regimi speciali possono:

  • identificarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro;

  • dichiarare e pagare l'IVA dovuta su vendite di beni e servizi in un'unica dichiarazione elettronica trimestrale, presso lo Stato di identificazione;

  • relazionarsi con l'amministrazione fiscale del proprio Stato e nella propria lingua, anche per le vendite transfrontaliere.

Iscrizione all’OSS non vincolante

In una FAQ, l’Amministrazione finanziaria specifica che l’iscrizione all’OSS non implica necessariamente il suo utilizzo.

Infatti, la registrazione al regime speciale IVA OSS abilita il soggetto ad usufruire del regime agevolativo; in caso di inattività, per ogni trimestre, l’unico obbligo del soggetto iscritto è la presentazione di una dichiarazione a zero.

È da ricordare che la Dichiarazione Iva OSS è inviata all’Agenzia attraverso il Portale OSS. La Dichiarazione ha cadenza trimestrale e le scadenze per la sua presentazione sono:

  • 30 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo;

  • 31 luglio, per il trimestre che termina il 30 giugno;

  • 31 ottobre, per il trimestre che termina il 30 settembre;

  • 31 gennaio, per il trimestre che termina il 31 dicembre.

Il modello di Dichiarazione Iva OSS, disponibile in modalità web, è redatto in conformità all’Allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 del 12 febbraio 2020; esso deve contenere: l’indicazione del numero identificativo Iva, del periodo di riferimento, della valuta utilizzata e delle operazioni effettuate, suddivise per ciascuno Stato Membro di Consumo.

Regimi Speciali OSS e IOSS, presentazione dichiarazione tramite intermediario?

Al dubbio se aderendo ai due suddetti regimi speciali IVA fosse possibile registrarsi e presentare la relativa dichiarazione tramite un intermediario, l’Agenzia ha così risposto:

  • la registrazione al regime speciale OSS e in generale tutti i rapporti con lo Stato di identificazione (dichiarazioni, versamento di imposta, variazioni) devono essere intrattenuti direttamente, cioè con le credenziali Entratel del soggetto passivo che opera nel regime;

  • il regime speciale di importazione IOSS ammette, invece, la presenza di un intermediario, che può anche presentare la relativa dichiarazione per il contribuente.

Soggetti Extra-Ue e iscrizione al regime IOSS

Alla domanda se i soggetti extra-Ue possano iscriversi al regime IOSS, la Faq aggiornata dell’Agenzia delle Entrate in data 1° febbraio 2022 risponde così:

"Sì, obbligatoriamente tramite un rappresentante fiscale, ad eccezione degli Stati con cui valgano accordi di collaborazione. Al momento sono presenti accordi con Norvegia.

La registrazione allo IOSS tramite intermediario è comunque consentita a tutti, anche agli operatori stabiliti negli Stati collaborativi".

Dunque, si ammette l’iscrizione soltanto mediante apposito intermediario, fatta eccezione per la sola Norvegia, con la quale sussistono accordi di collaborazione. Non risulta più menzionata, tra i Paesi collaborativi, la Gran Bretagna, diversamente da quanto indicato in precedenza.

Regime speciale OSS ed esterometro

Infine è stato chiesto all’Amministrazione finanziaria – tenuto conto della finalità semplificatrice del regime – se le operazioni poste in essere da un soggetto passivo che aderisce al regime OSS e che emette fatture verso clienti privati UE dovessero essere comunicate nell’ambito dell’esterometro.

La Faq agenziale ha chiarito che il suddetto soggetto passivo è comunque obbligato a presentare l’esterometro, dato che tale comunicazione è finalizzata a tenere traccia delle operazioni verso l’estero per le quali non è emessa una bolletta doganale, oltre che di quelle per le quali non è emessa (o ricevuta) la fattura elettronica.

Si deve ricordare, però, che tale adempimento è richiesto solo per le operazioni effettuate fino alla fine del 2021. Come stabilito dalla Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge bilancio 2021), infatti, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 i dati relativi alle cessioni e alle prestazioni concluse verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia andranno trasmessi telematicamente tramite il Sistema di interscambio già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.

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