E-commerce, regime MOSS esteso
Pubblicato il 10 giugno 2020
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Pubblicato nella GU n. 145 del 9 giugno il Decreto Legislativo n. 45/2020, che attua la Direttiva europea che modifica la normativa sugli obblighi in materia di Imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni. Le disposizioni entrano in vigore dal 10 giugno 2020.
Si tratta dell’attuazione della Direttiva UE n. 2017/2455 del 5 dicembre 2017, che modificando la Direttiva 2006/112/CE e la Direttiva 2009/132/CE, ha riscritto alcuni articoli del cosiddetto Decreto IVA, il Dpr n. 633/1972. Le nuove regole Iva in materia di e-commerce sono state introdotte a livello Ue con decorrenza dal 1° gennaio 2019, ma solo con la pubblicazione ufficiale del Dlgs n. 45/2020, le modifiche adottate a livello nazionale diventano attuabili.
Nello specifico, il Dlgs 45/2020, recependo l’articolo 1 della suddetta Direttiva 2017/2455, mira a semplificare gli obblighi Iva a carico degli operatori economici di minori dimensioni che prestano servizi elettronici, di telecomunicazione o teleradiodiffusione nei confronti di privati consumatori di altri Stati membri, oltre ad estendere l’applicazione delle disposizioni in materia di regimi speciali per i suddetti servizi forniti per via elettronica (regime del Mini One Stop Shop).
E-commerce, territorialità del servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione
Una prima modifica al Decreto Iva è stata attuata con l'introduzione del nuovo articolo 7-octies, rubricato: "Territorialità - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi".
In base al nuovo disposto normativo, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, se rese a committenti non soggetti passivi, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea.
La norma vuole agevolare i soggetti che effettuano soltanto occasionalmente, o comunque non in modo sistematico, servizi “TTE” nei confronti di soggetti privati.
Pertanto, è stabilito che se il prestatore è un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, la disposizione non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro della Ue, se concorrano unitariamente le seguenti condizioni:
- il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;
- l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;
- il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro.
E-commerce, regime MOSS anche per i soggetti extra-Ue già identificati
Altra novità del decreto legislativo n. 45 è quella contenuta nell’articolo 2, che modifica l’articolo 74-quinquies del Dpr 633/1972, per cui risulta ampliato il novero dei soggetti che possono avvalersi dei regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici.
Nello specifico, il regime MOSS (Mini one stop shop) è ora esteso anche ai soggetti stabiliti al di fuori della Ue, ma che risultino identificati ai fini Iva in uno o più Stati membri.
Inoltre, sempre per i soggetti che si avvalgono del regime non-Ue è confermato l’esonero dagli obblighi di cui al titolo II del Dpr n. 633/1972, mentre è prevista l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 22.
- edotto.com – Edicola del 3 dicembre 2019 - Vendite a distanza di beni. Aggiornata la direttiva europea – Moscioni
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