Soggetti ISA: le imposte al 15 settembre, senza maggiorazione

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Soggetti ISA: le imposte al 15 settembre, senza maggiorazione

E’ arrivato con il voto espresso ad un emendamento al decreto Sostegni bis, approvato in Commissione Bilancio alla Camera, il rinvio a metà settembre, senza applicazione della maggiorazione dello 0,40%, del termine per versare le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, scadenti dal 30 giugno al 31 agosto 2021.

Il testo del DDL di conversione ora deve essere esaminato dall’Aula oggi 12 luglio.

Rinvio del pagamento delle imposte: i soggetti interessati

Vediamo chi è tenuto ad osservare la data del prossimo 15 settembre:

  • soggetti ai quali si applicano gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, attualmente pari a 5.164.569 euro (devono intendersi compresi coloro che presentano cause di esclusione dagli stessi);
  • soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza, aventi i requisiti per beneficiare della proroga;
  • soggetti che applicano il regime forfetario e/o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Tra coloro che sono esclusi dagli ISA si menzionano i contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta; le imprese sociali; i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA.

Oggetto della proroga al 15 settembre

Il nuovo termine del 15 settembre comprende:

  • Irpef, Ires, addizionali, Irap, Iva, imposte sostitutive dovute in sede di dichiarazione;
  • diritto dovuto alle Camere di Commercio in quanto, di regola, segue la data di versamento delle imposte.

Circa il termine del 15 settembre va detto che non prevede la possibilità di prorogarlo versando la maggiorazione.

La proroga comprende anche il versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle quote di partecipazione detenuti il 1° gennaio 2021.

Ripresa della riscossione dei debiti

Le rate della pace fiscale (4 per la rottamazione ter e 2 per il saldo e stralcio) del 2020 si potranno pagare in quattro volte dal 31 luglio (che diventa 2 agosto) al 31 ottobre, mentre le rate sospese del 2021 andranno versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2021.

IMU

I proprietari di immobili che nel 2021 hanno avuto il blocco dello sfratto per morosità per l’emergenza covid, sono esclusi dal pagamento dell’Imu per il 2021.

Aiuto a fondo perduto per le attività tra 10 e 15 milioni di euro

E’ stata ripresa la misura riguardante il fondo perduto per le attività con un volume d’affari nel 2019 compreso tra 10 e 15 milioni di euro.

L’aiuto è pari al 20% della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi 2019.

Altre novità

Sarà in vigore per tutto il 2021 il credito d’imposta per le aziende colpite dal terremoto dell’Italia centrale e quello sulla carta per il settore editoriale.

Differimento al 31 dicembre 2021 del credito d’imposta per le spese di costituzione e di trasformazione delle società benefit. Si intendono compresi i costi notarili, d’iscrizione nel registro imprese e di assistenza professionale. Permane il limite dell’importo massimo utilizzabile in compensazione: 10mila euro per ciascun contribuente.

Per far fronte al rimborso a favore degli appaltatori previsto in caso di rincaro dei prezzi di materie prime nel settore edile è stato istituito un fondo da 100 milioni. Altra novità: le compensazioni relative al primo semestre 2021, inizialmente previste dal 2022, saranno possibili prima. Stabilito, infatti, che il ministero delle Infrastrutture rilevi entro il 31 ottobre le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’otto per cento relative al primo semestre 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

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